In materia di diritto d’autore (Legge 633/1941) la duplicazione o riproduzione abusiva di opere dallo stesso tutelate trova una specifica disciplina e tutela nella disposizione di cui all’art. 171 ter Legge 633/1941.
Nei primi tre commi dell’art. 171 ter Legge 633/1941, si afferma che
“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b)”.
Secondo l’orientamento ormai prevalente (cfr. Cass., Sez. 3, n. 22267 del 17/02/2017, Saftu, Rv. 269989 – 01) il delitto previsto dal secondo comma dell’art. 171-ter Legge n. 633 del 1941 costituisce titolo autonomo di reato e non mera circostanza aggravante dei fatti contemplati nel primo comma (cfr. anche Cass., Sez. 3, n. 23431 del 28/04/2011).
Deve ribadirsi il principio della sentenza Saftu per cui, in tema di tutela penale del diritto d’autore, il reato di vendita o messa in commercio di supporti audiovisivi illecitamente duplicati in numero di copie o esemplari superiore a cinquanta (art. 171 -ter, comma 2, lett. a), L. 22 aprile 1941, n. 633) è configurabile non soltanto nella flagranza del medesimo, ma anche in presenza di una prova indiziaria di un atto di vendita o della messa in commercio, desumibile dalle modalità di rinvenimento e dal luogo della detenzione dei supporti.
Afferma in motivazione la sentenza Saftu che per integrare il delitto previsto dal comma 2 lett. a) dell’art. 171-ter Legge n. 633 del 1941 non è necessario che vi sia stato un effettivo atto di vendita o di cessione del detto numero di copie o esemplari (come presupporrebbero, Cass., Sez. 3, n. 15516 del 18/01/2006; Cass., Sez. 3, n. 15060 del 23/01/2007) quando l’agente abbia posto in commercio un numero superiore a cinquanta di detti supporti.
La prova della vendita o della messa in commercio non deve desumersi esclusivamente dalla flagranza di reato ossia non presuppone necessariamente che l’imputato sia stato colto proprio nel momento in cui vendeva i supporti abusivamente duplicati. Tale prova può infatti desumersi in via indiziaria anche dalle modalità del rinvenimento e dal luogo della detenzione.
Con la sentenza Saftu è stato ritenuto sussistente il reato di cui al comma 2 lett. a) dell’art. 171-ter nel caso in cui il reo era stato sorpreso dalla polizia giudiziaria sulla pubblica via, dove aveva allestito una bancarella esponendo la merce contraffatta ai passanti (sul punto, Cass., Sez. 3, n. 39546 del 27/06/201, ha affermato che ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 171 -ter, comma 2, lett. a), della Legge 22 aprile 1941 n. 633, la condotta di “porre altrimenti in commercio” è integrata da ogni atto commerciale di natura preparatoria rispetto alla vendita, come l’introduzione delle cose in magazzini o altri locali di deposito destinati a realizzare lo scopo per cui le cose sono detenute o comunque prodotte, nonché la predisposizione di un’organizzazione, sia pure rudimentale, diretta alla vendita di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; Cass., Sez. 6, n. 40024 del 15/09/2016, ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva ritenuto rilevante, ai fini della configurabilità del reato ex art. 171 – ter, comma 2, lett. a), L. 22 aprile 1941, n. 633, la circostanza che i supporti fossero adagiati su un lenzuolo steso in terra; Cass., Sez. 3, n. 9925 del 27/01/2009, ha ritenuto sussistere il reato di cui al comma 2 lett. a) nel caso del reo sorpreso dalla polizia giudiziaria mentre esponeva ai passanti la merce contraffatta su una bancarella).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 n. 13821 Anno 2021