La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento torna nuovamente a pronunciarsi in merito alla dichiarazione di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per intervenuto esito positivo della messa alla prova e l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Invero, sulla suindicata tematica la giurisprudenza di legittimità, in plurime pronunce, ha affermato il principio di diritto, con riferimento a casi di guida in stato di ebbrezza in relazione all’art. 186 CdS, secondo cui il giudice il quale pronunci sentenza di intervenuta estinzione del reato ex art. 168 ter comma 2 C.p. per esito positivo della messa alla prova, non può e non deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, che verrà poi applicata dal Prefetto competente a seguito di trasmissione degli atti da parte del cancelliere ed in seguito a passaggio in giudicato della sentenza che tale estinzione del reato accerta e dichiara (ex art. 224, comma 3, CdS).
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente deve essere applicata in forza dell’art. 168 ter, comma 2, C.p., che stabilisce che l’estinzione del reato, conseguente al buon esito della prova, “non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge“.
E nel caso della sanzione amministrativa della sospensione della patente, la competenza all’irrogazione della stessa all’esito della positiva messa alla prova e dell’estinzione del reato, va individuata, ai sensi dell’art. 224 comma 3 CdS in capo al Prefetto.
L’art. 224, comma 3, CdS, dopo avere stabilito che la declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria, prevede ulteriormente che, nel caso di estinzione del reato per altra causa, fra cui si può far rientrare quella derivante dall’esito positivo della messa alla prova, la sanzione amministrativa accessoria viene applicata, previa verifica dei presupposti di legge, dal Prefetto.
Sul punto non deve fuorviare il contenuto degli artt. 186 comma 9bis e 187 comma 8bis, CdS, che, come è noto, nel caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, attribuiscono al giudice il potere di dichiarare estinto il reato e di ridurre alla metà la sanzione della sospensione della patente.
Ciò in quanto, pur essendo l’istituto della messa alla prova, previsto dall’art. 168bis C.p. e quello del lavoro di pubblica utilità, previsto dagli artt. 186 comma 9bis e 187 comma 8bis CdS, accomunati dal fatto che integrano entrambi una causa di estinzione del reato e si riferiscono alla medesima sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, ciononostante, i suddetti due istituti si distinguono tra loro, in quanto l’istituto della messa alla prova prescinde dall’accertamento di una penale responsabilità ed ha come finalità quella di pervenire ad una composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, mentre l’istituto del lavoro di pubblica utilità presuppone l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato (tramite la celebrazione del giudizio in forma dibattimentale, oppure con lo svolgimento del rito abbreviato, o, comunque, la sua definizione con l’adozione dell’applicazione di pena ex art. 444 C.p.P. o anche con decreto penale di condanna non opposto) e la condanna dello stesso ad una pena, che viene poi convertita nella forma alternativa di espiazione, costituita per l’appunto dal lavoro di pubblica utilità.
Dall’ontologica differenza dei due istituti, non implicando la messa alla prova un preventivo accertamento della penale responsabilità, che invece costituisce il presupposto del differente istituto del lavoro di pubblica utilità, discende che al nuovo istituto della messa alla prova non possa essere applicata la procedura prevista dagli artt. 186 comma 9bis e 187 comma 8bis, CdS, che attribuisce, in deroga alla regola generale di cui all’art. 224, comma 3, CdS, al Giudice la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
Di talché, in difetto di assimilabilità dell’istituto della messa alla prova all’istituto del lavoro di pubblica utilità, in regime di messa alla prova torna ad operare la regola generale di cui all’art. 224, comma 3, CdS, che radica la competenza in capo al Prefetto.
Corte di Cassazione, Sent. Num. 6528 Anno 2018