Scambio elettorale politico-mafioso
Dispositivo dell’art. 416 ter Codice Penale
Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416 bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416 bis.
La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.
La fattispecie di cui al primo comma dell’art. 416-ter cod. pen., nella formulazione vigente, delinea un reato comune, che può essere integrato sia dal candidato alle elezioni, sia da colui che intenda partecipare alla competizione elettorale, prima dell’indizione della stessa; ai fini della integrazione di tale delitto, dunque, non è necessaria la qualità effettiva di candidato.
Il reato di cui all’art. 416 ter cod. pen., infatti, postula che l’accordo illecito tra il procacciatore di voti e il candidato sia realizzato in funzione del voto da esprimere in una determinata e prossima competizione elettorale, ma non già anche patto illecito intervenga nell’imminenza delle consultazioni elettorali e, segnatamente, dopo la convocazione dei comizi elettorali.
La fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso non pone limiti temporali quanto alla sua consumazione, purché l’accordo sia stato effettivamente concluso e la competizione elettorale sia individuata.
Il reato di scambio politico-elettorale è, infatti, integrato per il solo fatto che sia stata raggiunta l’intesa illecita, venendo così anticipata la punibilità, a tutela del regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, rispetto alle iniziative che dovessero (o anche non dovessero) essere concretamente adottate per la ricerca e il procacciamento di quei voti (in questo senso, Sez. 6, n. 9442 del 20/02/2019, Zullo, non massimata sul punto).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’impegno al procacciamento del consenso elettorale con le “modalità mafiose” è sussistente in re ipsa ove il promittente sia per certo intraneo ad un sodalizio criminale di stampo mafioso ovvero abbia agito in nome e per conto di tale associazione delinquenziale, mentre il ricorso a tali modalità deve essere provate come oggetto della intesa se il promittente abbia operato “a titolo individuale” oppure non risulti affiliato ad un clan di tipo mafioso.
La Corte, a più riprese, ha statuito che, ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, come previsto dall’art. 416-ter cod. pen. nel testo vigente dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 62 del 2014, solo quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, e agisce per conto e nell’interesse di quest’ultima, non è necessario che l’accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l’attuazione, o l’esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiché esclusivamente in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all’art. 416-bis, terzo comma, cod. pen. può dirsi immanente all’illecita pattuizione. Ed invece, qualora il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia una persona estranea alla consorteria di tipo mafioso, ovvero un soggetto intraneo che agisca uti singulus, è necessaria la prova della pattuizione delle modalità di procacciamento del consenso con metodo mafioso (in questo senso, tra le tante: Sez. 5, n. 42651 del 03/10/2024, Рonticelli, Rv. 287238- 02; Sez. 6, n. 15425 del 12/12/2022, dep. 2023, Lombardo, Rv. 284583 – 01; Sez. 6, n. 16397 del 03/03/2016, La Rupa, Rv. 266738; Sez. 1, n. 19230/16 del 30/11/2015, Zappalà, Rv. 266794; Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, Albero, Rv. 263845).
Differenze con il delitto di corruzione elettorale
Principi di diritto analoghi, del resto, sono affermati dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità con riferimento all’analogo delitto di corruzione elettorale.
Ai fini della integrazione del delitto di cui al primo comma dell’art. 86 del d.P.R. n. 570 del 1960, non è, infatti, necessaria la qualità effettiva di candidato, attraverso una corretta esegesi del testo normativo, che descrive un reato comune, che “chiunque” può commettere, non essendo necessaria, diversamente dall’ipotesi di corruzione ordinaria, la presenza attiva di un pubblico ufficiale o di un soggetto politico candidato alla competizione elettorale (Sez. 1, n. 45152 del 17/03/2016 Rv. 268035; conf. Sez. 5 n. 19922 del 12/04/2021, Rv. 281254; (Sez. 5, n. 1039 del 30/09/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282966 – 01), coerentemente con la duplice ratio legis individuabile nella tutela della libertà di voto, e nella necessità di impedire qualunque interferenza nella formazione o nella manifestazione del voto da parte dell’elettore.
Corte di Cassazione, Sesta Sezione penale, sentenza n. 14344, deposito del 11 aprile 2025
