Sentenza predibattimentale di proscioglimento nel giudizio di appello

Sentenza predibattimentale di proscioglimento Il principio di ne bis in idem Incidente probatorio Reato continuato Induzione indebita a dare o promettere utilità Attenuante del ravvedimento operoso Attenuante della collaborazione processuale Attenuanti generiche La sospensione condizionale della pena Prova e indizi Responsabilità Applicazione della pena su richiesta delle parti Misure alternative alla detenzione carceraria Defendendi Il principio di offensività Reato continuato Atti sessuali con minorenne Particolare tenuità del fatto Il reato di furto Regime di procedibilità per taluni reati Ricettazione Omicidio preterintenzionale beni culturaliNel giudizio d’appello non è consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento, emessa in mancanza di contraddittorio, ai sensi dell’art. 469 ovvero dell’art. 129 C.p.P. a seguito dell’estinzione del reato per prescrizione (così le richiamate Sez. Un. n. 28954/2017 che richiamano, a loro volta, Sez. 2, n. 33741 del 04/05/2016; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013).

Ciò perché il contraddittorio tra le parti ha valore di rango costituzionale (art. 111, secondo comma, Cost.), ampiamente valorizzato dalla giurisprudenza EDU, ed è il postulato indefettibile di ogni pronuncia terminativa del processo, la cui violazione è il paradigma da cui traggono origine tutte le forme di nullità previste dal codice di rito.
Una sentenza emessa senza la preventiva interlocuzione delle parti processuali necessariamente integra la massima violazione del contraddittorio e, quindi, risulta viziata da nullità assoluta ed insanabile. (Cass. 27430/2021)

Secondo il dispositivo di cui all’art. 469 C.p.P: “Salvo quanto previsto dall’articolo 129 comma 2, se l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l’imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.

La sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l’imputato non è punibile ai sensi dell’articolo 131 bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare“.

Ciò perché la disciplina del proscioglimento predibattimentale di cui all’art. 469 C.p.P. è dettata specificamente per il giudizio di primo grado, ma non può ritenersi applicabile nel giudizio di appello, in quanto ad essa non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 C.p.P.

Secondo la disposizione di cui all’art. 129 C.p.P.: “In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.

Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta“.

Né la pronuncia de plano può essere emessa ai sensi dell’art. 129 C.p.P., in quanto l’obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio, per cui il richiamo contenuto in quest’ultima disposizione ad “ogni stato e grado del processo” deve essere riferito al giudizio in senso tecnico, ossia al dibattimento di primo grado o ai giudizi in appello e in cassazione, atteso che, solo in tali ambiti, venendosi a realizzare la piena dialettica processuale fra le parti, il giudice dispone di tutti gli elementi per la scelta della formula assolutoria più favorevole per l’imputato (cfr. Cass. Sez. Un., n. 12283 del 25/1/2005; Sez. Un., n. 17179 del 27/2/2002; Sez. Un., n. 3027 del 19/12/2001).

Ne consegue che la sentenza predibattimentale di appello, di proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, sia viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, C.p.P. (cfr. Cass. Sez. U, n. 3027 del 2002; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015; Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015; Sez. 6, n. 28478 del 27/6/2013; Sez. 2, n. 42411 del
04/20/2012; Sez. 6, n. 24062 del 10/5/2011).

Tuttavia, le SS.UU. della corte di legittimità hanno anche chiarito che la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, e adottare in tal caso la formula di merito di cui all’art. 129, comma 2, C.p.P.
La Corte di legittimità ben può pronunciare, anche d’ufficio, la formula di merito di cui al comma 2 dell’art. 129 C.p.P. rispetto a quella di estinzione del reato applicata dal giudice di primo o di secondo grado, secondo lo schema decisorio dell’annullamento senza rinvio, ex art. 620 comma 1, lett. I), C.p.P. La condizione è che l’evidenza della prova risulti dalla motivazione della sentenza impugnata e dagli atti del processo, specificamente indicati nei motivi di gravame, ai sensi dell’art. 606, co. 1, lett. e), C.p.P., come novellato dalla Legge 20 Febbraio 2006, n. 46, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione. In pratica, gli elementi da cui poter evincere l’inesistenza del fatto, la irrilevanza penale di esso o la non commissione dello stesso da parte dell’imputato, devono emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile, con la conseguenza che la valutazione richiesta alla Cassazione attiene più al concetto di “constatazione” che non a quello di “apprezzamento“, senza che possa assumere rilievo la mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede, invece, un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (cfr. Cass., Sez. Un., n. 35490 del 28/5/2009).
Le Ss. UU. della Corte di legittimità hanno esaminato proprio il problema dell’ambito del sindacato di legittimità sui vizi della motivazione in presenza di cause di estinzione del reato e hanno ribadito la prevalenza della causa di estinzione del reato, con la conseguenza che, in presenza di una causa di estinzione del reato, in sede di giudizio di legittimità è da escludere la rilevazione del vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe condurre all’annullamento con rinvio (“in caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione che gli impone l’obbligo della immediata declaratoria della causa di estinzione del reato: e ciò anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l’inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva“).
Muovendo dalla considerazione che per l’applicazione dell’art. 129, comma 2, C.p.P., è richiesta l’evidenza della prova dell’innocenza dell’imputato, le Sezioni Unite hanno affermato, altresì, il principio secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, C.p.P. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile; così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione“, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.(Cass. 27430/2021)

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