Il Sextortion è una forma di estorsione e si verifica qualora la vittima viene ricattata (al pagamento una somma di denaro) per sue foto o video compromettenti, che possono contenere elementi a carattere sessuale, a seguito della minaccia di diffonderli a terzi o di pubblicarli in Internet.
Il Sextortion, sotto il profilo giuridico, spesso si pone a cavallo tra il reato di violenza sessuale ex art. 609 bis C.p. (anche nella forma tentata) e il reato di estorsione ex art. 629 C.p., (anche nella forma tentata).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “‘è configurabile il tentativo di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis C.p. quando, pur in mancanza di contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta denoti il requisito soggettivo dell’intenzione di raggiungere l’appaiamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo della idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale” (Cass, Sez. 3^, n. 21577 del 24.4.2001; e altre successive).
Mentre per quanto concerne il delitto di estorsione, di cui all’art. 629 C.p. è comunque essenziale una dimensione patrimoniale della condotta (Cass., n. 34128/2006, in cui esclude il tentato delitto di estorsione, sia perchè alla fattispecie di cui all’art. 629 c.p. è comunque essenziale una dimensione patrimoniale che manca nel caso di specie, sia perchè gli atti imposti alla vittima avevano una caratterizzazione sessuale che è specifica della fattispecie di cui all’art. 609 bis c.p. – e per converso qualifica il fatto sotto il profilo giuridico come tentativo di violenza sessuale: In quest’ultimo senso l’art. 609 bis diventa applicabile in virtù del principio di specialità di cui all’art. 15 c.p).
Inoltre la fattispecie del Sextortion va distinta dal reato di molestia di cui all’art. 660 C.p. Com’è noto, il legislatore del 1996, nel riconfigurare il delitto di violenza sessuale attraverso l’art. 609 bis c.p., con la unificazione delle fattispecie di congiunzione carnale (di cui all’abrogato art. 519 c.p. ) e di atti di libidine (di cui all’abrogato art. 521 c.p. ), rifiutò di individuare una “soglia” inferiore di punibilità attraverso la previsione di una diversa contravvenzione per molestia sessuale, limitandosi a introdurre una circostanza attenuante speciale per i casi “di minore gravità“.
Ne deriva che la fattispecie molestia di cui all’art. 660 C.p., avendo contenuto generico, per il richiamato principio di specialità cede il campo alla fattispecie di cui all’art. 609 bis c.p. ogni qual volta la condotta abbia uno specifico profilo sessuale. (cit. Cass. n. 34128/2006).