Sospensione condizionale della pena e attenuanti generiche
Presunta incompatibilità tra il diniego della sospensione condizionale della pena e la concessione delle attenuanti generiche, o viceversa.
Nel caso di specie il profilo di doglianza contenuto nel motivo di impugnazione fa riferimento alla dedotta contraddittorietà tra il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
Sul punto, difatti, la Corte di legittimità ha ripetutamente ritenuto che non sussiste incompatibilità tra il diniego della sospensione condizionale della pena e la concessione delle attenuanti generiche, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il secondo risponde alla logica di un’adeguata commisurazione della pena, mentre il primo si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (Cass., Sez. 4, n. 39475 del 16/02/2016, Tagli, Rv. 267773; Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047).
Infondato è altresì il punto di doglianza relativo alla correttezza dei parametri adottati dalla Corte territoriale ai fini del diniego del beneficio; la quale, sul punto, ha argomentato il diniego medesimo sulla base della presenza di tre precedenti condanne definitive e della mancata resipiscenza riscontrata anche all’esito della concessione della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità in relazione a una condanna per guida in stato di ebbrezza.
Sul punto è stato rilevato che in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’pen.,_potendo_limitarsi_ad_indicare_quelli_da_lui_ritenuti_prevalenti_in_senso_
Deve quindi ritenersi del tutto congrua e coerente con il predetto principio la valutazione della Corte territoriale, la quale ha ritenuto di formulare una prognosi negativa in ordine all’attitudine dell’imputato ad astenersi dalla commissione di ulteriori reati sulla base delle altre precedenti condanne definitive.
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 4 n. 7211 del 2024
