La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità con riguardo la sentenza resa ai sensi dell’art. 444 C.p.P. (pena concordata dalle parti o patteggiamento).
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che la richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità è per sua natura congiunta a quella di applicazione della pena, non dissimilmente da quanto avviene in relazione alle sanzioni sostitutive ex lege n. 689/1981; e che spetta pertanto al giudice la verifica di ammissibilità della domanda, con conseguente rigetto della medesima richiesta, ove sussistano fattori ostativi, rispetto al complessivo contenuto del patto concluso dalle parti.
Il giudice, infatti, laddove ritenga non concedibile la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, da ritenersi parte integrante del patto, dovrebbe rigettare l’intera richiesta.
Al riguardo, è poi appena il caso di ricordare che la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che, ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, la legge non pone a carico dell’imputato l’indicazione dell’istituzione presso cui intende svolgere l’attività e le modalità di esecuzione della misura (cfr. Sez. 4, n. 53327 del 15/11/2016 – in tema di guida sotto l’influenza dell’alcool o di stupefacenti, ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato con quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesto dalla legge che l’imputato debba indicare l’istituzione presso cui intende svolgere l’attività lavorativa e le modalità di esecuzione della misura, essendo sufficiente che egli non esprima la sua opposizione. Ma, soprattutto, si ritiene di dover riaffermare il principio che la legge non impone all’imputato alcun obbligo determinativo delle modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio sostitutivo della pena irrogata, obbligo che ricade, invece, sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 27588 Anno 2017