Stalking indiretto
Nel reato di atti persecutori, può non esservi coincidenza tra soggetto passivo e destinatario materiale della condotta, in quanto lo stato di ansia, paura o timore che integra la fattispecie, può essere indotto nel primo anche da comportamenti ai danni di terze persone, legate alla vittima da vincoli qualificati; occorre però, in questo caso, che l’autore del fatto agisca nella consapevolezza che la vittima certamente sarà posta a conoscenza della sua attività intrusiva e persecutoria, volta a condizionarne indirettamente le abitudini di vita, e occorre, ai fini della consumazione, che tale conoscenza condizionante si sia avuta (Sez. 5, n. 8919 del 16/02/2021, F., Rv. 280497-01; Sez. 3, n. 1629 del 06/10/2015, dep. 2016, V., Rv. 265809-01).
Per meglio illustrare quest’ultimo rilievo, occorre considerare che la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che integri il delitto di atti persecutori la reiterata ed assillante comunicazione di messaggi di contenuto persecutorio, ingiurioso o minatorio, oggettivamente irridenti ed enfatizzanti la patologia della persona offesa, diretta a plurimi destinatari ad essa legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l’agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza, della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 8919 del 16/02/2021, F., Rv. 280497 – 01; v., nella stessa linea decisionale, Sez. 5, n. 37272 del 01/07/2022, C., Rv. 284017 – 0; Sez. 5, n. 26456 del 09/06/2022, M, n. m.; Sez. 6, n. 8050 del 12/01/2021, G., Rv. 281081 – 0).
Il carattere “qualificato” del rapporto, tuttavia, non va inteso in senso formale, ma, secondo quanto emerge in termini limpidi proprio dallo sviluppo argomentativo di Sez. 5, n. 8919 del 16/02/2021 cit., come idoneità della relazione interpersonale, secondo l’id quod plerumque accidit, a giustificare il verificarsi dell’evento di danno anche nei riguardi di chi non sia il diretto destinatario della condotta persecutoria.
In altri termini, il riferimento all’esistenza di un “rapporto qualificato di vicinanza” non serve a identificare il contenuto di un elemento costitutivo della fattispecie (che, infatti, non lo contempla), ma a individuare, con espressione di sintesi, il significato di un’operazione ricostruttiva che dimostri, al di là di ogni ragionevole dubbio, in termini razionali e obiettivamente fondati, la riferibilità di un evento di danno nei confronti di una persona diversa dal destinatario delle condotte.
Infatti, rispetto a quest’ultimo, l’individuazione dell’evento di danno e la sua riconducibilità causale alla condotta (v., ad es., Sez. 5, n. 18646 del 17/02/2017, C., Rv. 270020 – 0, in motivazione) pongono l’esigenza di ancorare l’accertamento ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (v. anche Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e G., Rv. 26153; Sez. 5, n. 16864 del 10/01/2011, C., Rv. 250158).
Rispetto alle cd. molestie indirette si pone lo stesso problema ricostruttivo di fondo, dovendo in ogni caso verificare, alla stregua di un accertamento dotato di credibilità razionale, che le stesse abbiano provocato l’evento di danno nei riguardi di chi si assuma essere persona offesa.
Il fatto che, nei casi esaminati dalla giurisprudenza, vengano prevalentemente in rilievo rapporti di carattere personale o familiare, non toglie che anche rapporti di carattere diverso possano giustificare l’insorgere dell’evento di danno, alla luce di una valutazione che tenga conto di tutte le connotazioni del fatto.
Sul versante soggettivo, dovrà poi verificarsi la consapevolezza e volontà dell’agente anche in relazione all’individuazione del destinatario finale della condotta.
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza 26 ottobre 2023, n. 43384
