La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento torna nuovamente ad affrontare la questione inerente la tardività dell’istanza di sospensione del processo con messa alla prova presentata dopo i termini previsti dall’art. 464-bis, comma 2, C.p.P.
Nel caso di specie il ricorrente lamenta una violazione degli artt. da 168-bis e 168-quater C.p. in relazione agli artt. 3 e 25 Cost. in ordine alla tardività dell’istanza di sospensione del processo con messa alla prova, introdotta successivamente allo svolgimento dell’udienza preliminare dalla Legge n. 67 del 2014, per la quale sussistevano tutti i presupposti sostanziali.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità si è già, e più volte, espressa affermando che in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi della L. 28 Aprile 2014, n. 67, deve ritenersi tardiva, in assenza di una specifica disciplina transitoria, l’istanza di sospensione proposta, come nel caso di specie, una volta scaduti i termini a tale scopo previsti dall’art. 464-bis, comma 2, C.p.P., pur se la scadenza di detti termini sia intervenuta anteriormente all’entrata in vigore della predetta Legge n. 67 del 2014 (Cass., Sez. 3, n. 27071 del 24/04/2015, in fattispecie relativa a richiesta formulata successivamente alla dichiarazione di apertura del dibattimento).
Del resto, la Corte di Cassazione ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 464 bis, comma secondo, C.p.P., per contrasto all’art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l’applicazione dell’istituto della sospensione con messa alla prova ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della Legge 28 Aprile 2014, n. 67, quando sia già decorso il termine finale da esso previsto per la presentazione della relativa istanza, in quanto trattasi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e non palesemente irragionevole, come tale insindacabile (Cass., Sez. 6, n. 47587 del 22/10/2014; nello stesso senso, con riferimento alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova presentata nel corso dei giudizi di impugnazione pendenti alla data dell’entrata in vigore della Legge 28 Aprile 2014, n. 67, Cass., Sez. 4, n. 43009 del 30/09/2015; Cass., Sez. 7, n. 1025 del 14/12/2017).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 6, n. 36208 Anno 2020