Tentativo del delitto di violenza sessuale
Secondo la giurisprudenza di legittimità è configurabile il tentativo del reato di cui all’art. 609-bis c.p., in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della medesima ovvero non ha provocato un contatto di quest’ultima con le proprie parti intime (Sez. 3, n. 17414 del 18/02/2016, F., Rv. 266900), mentre non rilevano le ipotetiche spinte soggettive (estranee al desiderio di soddisfacimento sessuale), che avrebbero determinato l’imputato a tenere tale comportamento (nel caso di specie il Tribunale ha qualificato la condotta dell’imputato quale tentata violenza sessuale alla luce della esplicita richiesta di prestazioni sessuali e della costrizione fisica della donna e della spinta del capo di quest’ultima verso il basso ventre dell’imputato che aveva già aperto la cerniera dei pantaloni, giacchè la dinamica posta in essere può correttamente ritenersi condotta idonea). (Cass. Sez. III penale – 07 novembre 2022 n. 41818).
E ancora è configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale quando, pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta dal primo denoti il requisito soggettivo dell’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell’idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale (Sez. 3, Sentenza n. 34128 del 23/05/2006, Viggiano, Rv. 234778 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 41985 del 09/09/2021, S., Rv. 282205 – 01).
Nel caso di specie si contestava al ricorrente di avere tentato di costringere la vittima a patire atti sessuali attraverso continue minacce effettuate con messaggi o per telefono.
Corte di Cassazione, sez. II penale, ud. 16 marzo 2022 (dep. 4 maggio 2022), n. 17717
