Traffico di influenze illecite
Dispositivo dell’art. 346 bis Codice Penale
(dispositivo modificato dall’art. 1 comma 1 lett. t, della L. 9 gennaio 2019 n. 3, situazione normativa del delitto di millantato credito ex art. 346 Codice Penale, abrogato).
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
La differenza tra le due fattispecie (rispettivamente disciplinate dagli artt. 346 e 346 bis cod. pen.), prima della modifica normativa del 2019, è stata individuata nel fatto che «Il delitto di millantato credito si differenzia da quello di traffico di influenze, di cui all’art. 346-bis cod. pen. in quanto presuppone che non esista il credito né la relazione con il pubblico ufficiale e tanto meno l’influenza; il traffico di influenze postula, invece, una situazione fattuale nella quale la relazione sia esistente, al pari di una qualche capacità di condizionare o, comunque, di orientare la condotta del pubblico ufficiale. (Fattispecie in cui la Corte ha ricondotto all’art. 346-bis, cod. pen., la condotta di un appartenente alla polizia giudiziaria che si era fatto consegnare una somma di denaro da parte del soggetto interessato al dissequestro di alcune autovetture, rappresentando di dover comprare il favore del sostituto procuratore della Repubblica titolare del
fascicolo, con il quale aveva relazioni effettivamente esistenti e derivanti dai rapporti d’ufficio)»: Cass., Sez. 6, n. 53332 del 27/09/2017.
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 6 n. 11714 del 2024
