Trasferimento del figlio minore da parte del coniuge separato ed elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile
Integra o meno il reato di elusione del provvedimento del giudice civile concernente l’affidamento dei figli la condotta del coniuge separato che, quale affidatario dei figli minori, e obbligato a far sì che l’altro coniuge possa incontrare e tenere con sè i figli nei giorni e nelle settimane predeterminate nel provvedimento giudiziale, trasferisca in altra città la residenza propria e dei figli? (cit. Cass. n. 34024/2010 escludendo la sussistenza del reato di elusione del provvedimento del giudice civile, laddove la madre si astenga da specifici contegni di impedimento all’esercizio del diritto del padre di far visita e incontrare i figli).
Nel caso di specie il minore veniva trasferito dalla madre separata in una altra regione, sebbene il provvedimento presidenziale aveva stabilito la collocazione del minore nell’abitazione coniugale presso la madre, stabilendo il diritto di visita anche infrasettimanale del padre.
La giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa nel senso che “l’elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l’affidamento di minori può concretarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la frustrazione delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo, quando questi siano finalizzati ad ostacolare ed impedire di fatto l’esercizio del diritto di visita e di frequentazione della prole” (Cass., Sez. VI, n. 33719/2010, fattispecie in cui vi erano stati frequenti e non comunicati spostamenti del luogo di dimora senza preavviso al marito separato non affidatario; massime precedenti conformi n. 37118/2004; n. 32846/2009).
Nel caso di specie i giudici di merito hanno ravvisato e ritenuta integrata tale “frustrazione” nella condotta dell’affidataria la quale, senza proporre alcuna impugnazione al giudice civile, si è attivata per disattendere i provvedimenti impostile, inizialmente violando le disposizioni presidenziali sul diritto di visita del padre e, successivamente, di fatto trasferendosi in una altra regione, senza fare ritorno e senza preoccuparsi neppure di cercare un accordo con il coniuge al fine di ottemperare parzialmente alle statuizioni giudiziali.
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza n. 43292 del 23.10.2013