Trasmissione degli atti al Prefetto per irrogare le sanzioni amministrative accessorie
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente l’interesse concreto ad impugnare contro la sentenza che non abbia disposto la trasmissione degli atti al Prefetto competente per irrogare le sanzioni amministrative accessorie previste dal combinato disposto di cui agli artt. 186 comma 2, lett. b) CdS e 168-ter comma 2, C.p.
Nel caso di specie il giudice di prime cure ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), CdS, per estinzione del reato per positivo superamento del programma di messa alla prova. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il pubblico ministero, deducendo inosservanza della legge penale, non avendo il giudice disposto la trasmissione degli atti al Prefetto competente per irrogare le sanzioni amministrative accessorie.
Il collegio ritiene, infatti, di dover ribadire l’orientamento, di recente ripreso, secondo cui, in tema di circolazione stradale, è inammissibile per difetto dell’interesse concreto a impugnare, il ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere (nella specie: per intervenuto esito positivo della messa alla prova) che non abbia disposto la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa ai sensi dell’art. 221, comma 2, Codice della Strada, potendo la parte impugnante procedere all’adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento (cfr. Cass., Sez. 4, n. 6528 del 9/1/2018, che riprende anche Sez. 4, n. 5061 del 13/1/2010). Infatti, non sussiste alcun obbligo a carico del giudice che accerti con sentenza il reato di guida in stato di ebbrezza (e, nella fattispecie, ne dichiari l’estinzione) di trasmettere gli atti al Prefetto per l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente (cfr. Cass., Sez. 4, n. 3474 del 12/12/2007; Sez. 6, n. 11632 del 22/1/2007, quest’ultima in materia di stupefacenti). Sempre in materia di stupefacenti, ma in situazione analoga, è stato anche affermato che non è nulla la sentenza di non luogo a procedere per uso personale di stupefacenti che abbia omesso di disporre la trasmissione degli atti al Prefetto a norma dell’art. 75 D.P.R. 309/1990, in quanto tale trasmissione non rientra nella tipologia delle disposizioni da adottare obbligatoriamente con la decisione che definisce una fase o un grado del giudizio (cfr. Cass., Sez. 6, n. 40672 del 30/10/2006).
Tale conclusione è giustificata dalla semplice considerazione che ogni mezzo di impugnazione è finalizzato a ottenere una pronunzia che modifichi o metta nel nulla, in tutto o in parte, una decisione che l’impugnante ritiene pregiudizievole per i propri interessi. Tuttavia, quando la parte è in condizione di far venir meno gli effetti della pronuncia senza dover richiedere l’intervento del giudice nel grado superiore, viene meno l’interesse concreto ad impugnare, pur se la decisione dovesse ritenersi, in ipotesi, erronea (cfr. Cass., Sez. Unite, n. 4419 del 25/1/2005; Sez. 5, n. 26394 del 13/2013).
Corte di Cassazione Sez. 4 n. 35919 Anno 2021

