Tratta di esseri umani
Preliminarmente occorre esaminare la disciplina sovranazionale in materia dì tratta di esseri umani, contenente il principio di non punibilità delle vittime di tratta che commettono delitti in ragione della loro posizione, per poi accertare se vi sia una norma interna in forza della quale detto principio possa operare nel nostro ordinamento.
La tratta di persone, che costituisce una grave violazione dei diritti umani, è stata definita, per la prima volta, dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo nel dicembre del 2000, e, in particolare, dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e minori, recepito dall’Italia con la legge 11 agosto 2003, n. 228.
La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005, c.d. Convenzione di Varsavia, ratificata dall’Italia con la legge del 2 luglio 2010, n. 108, adottando una prospettiva fondata essenzialmente sulla tutela dei diritti umani, ha introdotto il concetto di identificazione delle vittime di tratta (art. 10) e una causa di non punibilità per i reati commessi in condizione di costrizione (art. 26) quali presupposti indefettibili per far emergere il fenomeno criminale e sviluppare le misure di protezione e promozione delle persone trafficate di cui sono violati diritti inalienabili quali la libertà e la dignità.
La Corte EDU ha incluso la tratta nell’art. 4 della CEDU che vieta la schiavitù, la servitù e il lavoro forzato (Corte EDU Rantsev contro Cipro del 7 gennaio 2010) e, da ultimo, per la prima volta, ha riconosciuto il principio di non incriminazione delle vittime di tratta (v., infra, Corte EDU V.C.L. e A.N. contro Regno Unito del 16 febbraio 2021).
Nell’ambito dell’Unione europea il contrasto alla tratta degli esseri umani, in particolare di donne e minorenni, costituisce una priorità tanto da essere previsto sia nel Trattato di Lisbona (art. 79, par. 1, lett:. d, TFUE), sia nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in cui vi è una specifici disposizione che definisce la tratta una violazione dei diritti fondamentali, sancendone il divieto in termini assoluti (art. 5, par. 3).
Tra i numerosi atti di indirizzo e strumenti normativi approvati dall’Unione europea rileva, in particolare, la Direttiva 2011/36/UE (sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che ha sostituito la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI), i cui punti nevralgici rilevanti per il caso in esame sono i seguenti: a) l’adozione di una nuova e più ampia definizione di tratta di esseri umani nella quale sono inclusi nuovi tipi di sfruttamento tra i quali “lo sfruttamento di attività illecite” (art. 2); b) la definizione di “posizione di vulnerabilità“, per tale intendendosi la condizione in cui può trovarsi la vittima e di cui l’autore del reato può approfittare per porre in essere la condotta (art. 2, comma 2); c) l’imposizione di precisi obblighi agli Stati membri volti a fornire alle vittime adeguata tutela attraverso misure specifiche di rapida identificazione, assistenza e sostegno (art. 11), sin da quando le autorità abbiano un “ragionevole motivo” di ritenere che la persona sia vittima di tratta, per un lasso di tempo congruo.
Assume in tale quadro un particolare rilievo il principio in forza del quale i sistemi nazionali devono garantire tutela non soltanto alle vittime di tratta formalmente identificate, ma anche a tutte quelle persone per le quali vi siano elementi sintomatici per ritenerle tali, con un’importante anticipazione del momento valutativo e degli standards utili per il riconoscimento.
Inoltre, l’assistenza e il sostegno devono comprendere una serie minima di misure necessarie per consentire alle vittime di ristabilirsi e, soprattutto, di sottrarsi ai loro trafficanti, indipendentemente dalla volontà di collaborare con le autorità nell’ambito delle indagini e del procedimento penale.
L’Italia ha attuato la Direttiva 2011/36/UE con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, che, oltre ad introdurre norme penali e disposizioni sulle persone vulnerabili, ha previsto un articolato sistema di emersione del fenomeno criminale centrato sul sostegno alle vittime di tratta anche quando non possano o non intendano rivolgersi all’Autorità giudiziaria (programma unico di “emersione, assistenza e integrazione sociale” che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 18 d.lgs. n. 286 del 1998 purché lei vittima segua un percorso sociale e si affidi ad un ente specificamente preposto all’assistenza), ritenendosi un dato acquisito la volontà delle vittime di non denunciare per paura e sfiducia nelle istituzioni.
Di particolare rilievo, in detto contesto ricostruttivo, è anche la Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 (che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI), recepita dal decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, che colloca la tratta di esseri umani tra i delitti di violenza di genere (considerando 17) e qualifica le vittime di tratta a particolare rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, necessitanti sia di una valutazione individuale particolarmente attenta di personale competente (art. 22), sia di misure di protezione adeguate durante il procedimento penale (considerando 58).
Infine, vanno richiamate anche la Direttiva 2011/95/UE (norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ), recepita dal decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18; nonché la Direttiva 2013/33/UE sull’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, recepita dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
Dette Direttive riconoscono esplicitamente le vittime di tratta di esseri umani come “vulnerabili“, tanto da imporre di accertare la loro condizione per predisporre tutela ed accoglienza, consentendo loro di beneficiare delle misure predisposte dal sistema anti-tratta a partire dal riconoscimento della protezione umanitaria e del permesso di soggiorno ex art. 18 D.Lgs. n. 286 del 1998.
La più rilevante conseguenza giuridica del costituire la tratta una violazione dei diritti umani delle vittime, per come stabilito dalla normativa sovranazionale menzionata, è il principio della loro non incriminazione per i reati commessi in connessione o come conseguenza della situazione in cui sono costrette, espressamente riconosciuto dall’art:. 26 della Convenzione di Varsavia (“Norme che escludono la pena“) e dall’art. 8 della Direttiva 2011/36/UE (“Mancato esercizio dell’azione penale o mancata applicazione di sanzioni penali alle vittime“), secondo il quale “Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, per conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire né imporre sanzioni penali alle vittime della tratta di esseri umani coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all’articolo 2“), E’, con ogni evidenza, un principio che risponde a quello di non contraddizione dell’ordinamento, nel cui ambito non è possibile perseguire e punire chi commette un delitto in una condizione di costrizione che lo stesso ordinamento ritiene essere conseguente alla violazione dei propri diritti umani inalienabili.
Da ultimo, anche la Corte EDU, con la sentenza del 16 febbraio 2021, V.C.L. e A.N. contro Regno Unito, ha riconosciuto il principio di non incriminazione della vittima di tratta, per reati da questa commessi in conseguenza del suo sfruttamento, condannando lo Stato per violazione dell’art. 4 CEDU (§§ 157-161) in quanto, nonostante risultassero fondati motivi per ritenere o status di vittima di tratta, l’Autorità giudiziaria (Pubblico ministero prima e Giudici poi) non aveva garantito un’adeguata protezione, oltre che un giusto processo ex art. 6, par. 1, CEDU. In tal caso la Corte, esaminando il principio di non incriminazione sotto un profilo procedurale, ha stabilito l’obbligo positivo dello Stato di non perseguire le vittime di tratta, oltre che di proteggerle, richiedendo che ogni decisione circa l’incriminazione per i delitti che queste commettono per la oro situazione sia sorretta da due presupposti: a) la valutazione individualizzata, con riferimento al caso concreto, della persona da parte di un soggetto qualificato e specializzato nella materia del “traffiking” (§§ 173 e 182); b) l’analitica motivazione delle ragioni che inducono a discostarsi dalla non incriminazione nonostante risulti la condizione di vittima di tratta.
L’articolato panorama dell’ordinamento sovranazionale, recepito nel sistema interno, impone di riconoscere come cruciale il principio di non incriminazione della vittima di tratta nell’ambito del contrasto a tale grave forma di condotta delittuosa.
Tale principio è riconosciuto sulla base di un dato fattuale, emerso anche nel presente processo, derivante dall’essere le persone trafficate frequentemente coinvolte in attività illecite, proprio a causa della pressione, anche economica, derivante dalla grave violazione dei diritti umani che subiscono, sì da escludere qualsiasi forma di autonomia decisionale per il potere ricattatorio cui sono costrette. Si tratta di un meccanismo potenzialmente idoneo ad annientare la fiducia nelle autorità del Paese di destinazione per sottrarsi al circuito dello sfruttamento, e dunque all’imposizione dell’obbligo criminogeno, nel quale restano avviluppate, con evidenti conseguenze anche in termini di vittimizzazione secondaria conseguente al processo penale che devono affrontare.
I delitti oggetto dell’eventuale valutazione di non incriminabilità possono essere di diversi tipi: quelli strettamente collegati alla condizione di irregolarità nel territorio dello Stato; quelli in cui il trafficante si appropria dei proventi criminosi (furti, sfruttamento della prostituzione, traffico di stupefacenti) oppure quelli cosiddetti “di liberazione“, cioè commessi per liberarsi dallo sfruttamento anche di terzi.
La questione da affrontare è dunque quella riguardante la presenza, nell’ordinamento interno, di strumenti che prevedano la non punibilità delle vittime di tratta per il loro coinvolgimento in attività illecite cui siano state obbligate con abuso della loro posizione di vulnerabilità o di qualsiasi altra situazione rispetto alla quale la persona coinvolta non abbia alternative reali ed accettabili alla propria condizione di sottomissione.
Il rapporto di valutazione sull’Italia pubblicato il 25 gennaio 2019 a cura del Gruppo di Esperti GRETA (Group of Experts on Action ageinst Trafficking in Human Beings), istituito ai sensi dell’art. 36 della Convenzione di Varsavia, dopo avere riconosciuto i progressi compiuti dal nostro ordinamento nell’attuazione delle disposizioni volte al contrasto della tratta di esseri umani, ha evidenziato alcune criticità, fornendo, soprattutto, per quello che interessa in questa Sede, le seguenti raccomandazioni: a) formare adeguatamente gli operatori che devono identificare le vittime di tratta, per evitare la loro rivittimizzazione proprio attraverso la punizione per i reati commessi in detta posizione; b) dare piena attuazione all’art. 26 della Convenzione “attraverso l’adozione di una disposizione sulla non punizione delle vittime della tratta per il loro coinvolgimento in attività illecite, nella misura in cui sono state costrette a farlo, e/o sviluppando orientamenti pertinenti.”, così da consentire non solo l’emersione del fenomeno criminale della tratta, ma soprattutto la realizzazione dell’obiettivo di una piena tutela delle vittime.
Sebbene il nostro ordinamento non preveda una norma specifica che sancisca il principio di non punibilità per le vittime di tratta, è possibile pervenire ad un’interpretazione conforme alle Convenzioni del Consiglio d’Europa e alla normativa euro-unitaria attraverso la norma generale codificata nell’art. 54 cod. pen. (“Stato di necessità“), secondo il quale “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo“.
Al di là del complesso tema del corretto inquadramento della norma indicata nell’ambito della teoria generale del reato, quello che è certo è che il codice penale, attraverso l’art. 54 cod. pen., esclude la punibilità dell’autore di un atto, astrattamente qualificabile come reato, a determinate condizioni, al fine di salvaguardare un bene giuridico ritenuto preminente e attribuisce al giudice (e prima ancora al Pubblico ministero, ai sensi dell’art. 358 cod. proc. pen. come interpretato dall’ordinanza della Corte cost. del 1 aprile 1997, n. 96) il compito di operare il controllo del momento giustificativo, per risolvere anche potenziali conflitti tra i beni-interessi coinvolti nella necessaria operazione di bilanciamento, alla luce delle su indicate fonti sovranazionali, tutte recepite dall’ordinamento interno, perseguendo la prioritaria tutela dei diritti umani inalienabili sanciti a livello costituzionale.
La più recente dottrina tende a valorizzare la ragione giustificatrice dello stato di necessità nella mancanza di interesse dello Stato a salvaguardare l’uno o l’altro dei beni in conflitto, posto che, nella situazione data, un bene, in ogni caso, è destinato a soccombere purché ne sia sacrificato uno di rango inferiore o equivalente o di poco superiore rispetto a quello salvato.
L’operazione ermeneutica di bilanciamento, in una logica di certezza del diritto e di ragionevolezza del sistema, non può e non deve prescindere dalla disamina delle fonti, anche sovranazionali, che delineano la natura dei diritti che ne sono oggetto.
Il giudice comune, in forza del primato del diritto euro-unitario e dell’effetto utile di quest’ultimo, anche quando non autoapplicativo, ha l’obbligo di provvedere ad un’interpretazione conforme del diritto interno al fine di adeguarlo a quello dell’Unione Europea – primario o derivato – in modo che, tra le possibili letture del testo normativo, prescelga quella consona alle prescrizioni dell’UE e agli strumenti normativi del Consiglio d’Europa che, peraltro, in relazione alla disciplina della tratta di esseri umani e al principio di non incriminazione coincidono.
Il fine dell’interpretazione conforme è di rispondere all’ obbligo di leale cooperazione, previsto dal Trattato o dagli atti delle istituzioni euro-unitarie, e al principio di coerenza complessiva dell’ordinamento giuridico multilivello (in tal senso, sin dalle pronunce più risalenti, v. la giurisprudenza costituzionale, con le sentt. 26 ottobre 1981, nn. 176 e 177; sent. 8 giugno 1984, n. 170; 22 ottobre 2007, nn. 348 e 349; nonché la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea 25 febbraio 1999 C-131/97, Carbonari, secondo cui “Il giudice nazionale è tenuto ad applicare il proprio diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’art. 249, terzo comma, del Trattato CE (…)“).
L’obbligo di interpretazione conforme non si limita alla sfera propria del diritto euro-unitario, ma è imposta anche con riferimento alla Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali e alle Convenzioni del Consiglio d’Europa, come più volte ricordato dalla Corte costituzionale: “Nell’attività interpretativa che gli spetta ai sensi dell’art. 101, secondo comma, Cost., il giudice comune ha il dovere di evitare violazioni della Convenzione europea e di applicarne le disposizioni, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte EDU, specie quando il caso sia riconducibile a precedenti di quest’ultima” (Corte cost., n. 109 del 2017 che richiama le decisioni n. 68 del 2017 e nn. 276 e 36 del 2016).
Anche il diritto penale, pur entro i limiti che gli sono propri, primo tra tutti il divieto di interpretazioni contra legem del diritto nazionale cori effetti di sfavore (Corte di giustizia, Grande Sezione, sent. 16 giugno 2005, causa 105/03, Pupino, punto 47) e di analogia in malam partem (Corte di giustizia, sent. 7 gennaio 2004, causa C-58/02, Commissione c. Spagna, par. 28), non può sottrarsi al rispetto delle implicazioni sottese ad una corretta applicazione del principio di interpretazione conforme.
Il Giudice, dunque, quando deve operare il bilanciamento tra opposti interessi in relazione a reati commessi dalle vittime di tratta, a ciò costrette dalla loro posizione di vulnerabilità relazionale, è tenuto ad interpretare l’art. 54 cod. pen. in maniera conforme alla lettera e alla ratio degli obblighi internazionali costituiti in particolare: a) dalla tutela dei diritti umani inalienabili delle vittime di tratta; b) dal divieto di vittimizzazione secondaria derivante dal sottoporle ad un processo penale non dovuto anche in una logica di non contraddizione dell’ordinamento; c) dall’interdizione ad esporre, con i propri atti giudiziari, lo Stato ad una possibile responsabilità a causa di interpretazioni che violano i doveri assunti attraverso gli artt. 10, 11 e 117 Cost. e il conseguente obbligo di interpretazione conforme.
L’Autorità giudiziaria è obbligata, innanzitutto, ad accertare se la persona è vittima di tratta (ex artt. 10, par. 2, della Convenzione di Varsavia e 11, par. 4, della Direttiva 2011/36/UE), attraverso un processo di “individuazione” fondato sul vaglio di precisi indicatori che tengano conto della resistenza della vittima nel riferire la sua posizione: a) per il timore delle conseguenze di un’eventuale denuncia; b) per la scarsa percezione della propria situazione; c) per possibili sentimenti di “gratitudine” nei confronti di chi le ha comunque permesso di lasciare il Paese di origine; d) per le difficoltà di raccontare il proprio vissuto di violenze fisiche, psicologiche o sessuali (per pudore o senso di colpa); e) per la già menzionata sfiducia nelle autorità.
Utili strumenti per l’individuazione delle “persone trafficate” sono contenuti nelle “Linee guida per la rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento” allegate al “Piano nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento”, previsto dall’art. 13 della legge n. 228 del 2003, e periodicamente aggiornate, adottate per consolidare e rilanciare l’azione delle istituzioni per “prevenire e contrastare la tratta degli esseri umani e assicurare un’adeguata protezione delle vittime, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Varsavia ratificata dall’Italia“.
Le Linee guida (Allegati 1 e 2 al Piano nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento di esseri umani) hanno fatto propri sia gli indicatori che i protocolli contenuti nei documenti elaborati dalle diverse organizzazioni internazionali, a partire da UNODC {United Nations Office on Drugs and Crime), e denominati “Indicators of trafficking in persons” (pubblicati nel marzo 2019), ove si legge che “Esistono serie standard di indicatori utilizzati dagli Stati per identificare potenziali casi di tratta, che possono essere strumenti utili per formare diversi attori…“.
Si tratta di parametri sintomatici – suddivisi anche in ragione dello specifico ambito di sfruttamento delle vittime (sessuale, lavorativo, in contesti delinquenziali, etc.) – sia di carattere generale, sia relativi alla specifica situazione della vittima e alle modalità di arrivo nel Paese di destinazione, quali, a titolo esemplificativo: essere donna o minorenne in condizioni economiche disagiate e con basso livello di istruzione; provenire da un Paese esposto al fenomeno della tratta; avere percorso rotte utilizzate da organizzazioni criminali; avere vissuto esperienze di sfruttamento nei Paesi di transito; avere contratto debiti prima e durante il viaggio; avere subito la sottrazione di documenti di identità; non avere alcuna conoscenza della lingua del Paese di destinazione anche dopo una lunga permanenza in esso; essere ospite presso abitazioni note alle forze di polizia per la presenza di fenomeni di sfruttamento sessuale o lavorativo o attività delinquenziali, ecc.
Gli “Indicators of trafficking in persons“, elaborati da UNODC e acquisiti nelle citate Linee Guida italiane, pur rivolti principalmente alle Commissioni territoriali nell’ambito della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, sono destinati anche alle altre Autorità statali, soprattutto quelle giudiziarie, tenute istituzionalmente a garantire gli obiettivi di una precoce emersione ed individuazione delle “persone trafficate” al fine di proteggerle, assisterle ed evitare che siano sottoposte a forme di vittimizzazione secondaria, in virtù di quanto stabilito dalle disposizioni sovranazionali sopra citate.
Del resto, detta valutazione, seppure in modo sommario e senza trarne le relative conseguenze, è stata già compiuta da entrambe le sentenze di merito.
Una volta accertata la posizione di vittima di tratta, occorre verificare se ricorrono i presupposti dell’art. 54 cod. pen., con riferimento sia al primo che al terzo comma (coazione morale), per il quale lo stato di necessità sussiste anche quando il pericolo derivi dall’altrui minaccia e si sostanzi in una coazione relativa, tale da limitare la libertà di autodeterminazione del soggetto coartato senza produrre un totale annullamento della sua facoltà volitiva (Sez. 3, n. 15654 del 2/02/2022, cit., in motivazione al punto 5), La verifica dei presupposti della richiamata scriminante, allorché riguardino il comportamento complessivamente posto in essere da una vittima di tratta che abbia commesso un reato collegato alla propria situazione, deve necessariamente avvenire alla luce della sua posizione di “vulnerabilità” (Sez. 3, n. 40270 del 16/07/2015, cit., in motivazione al punto 9).
Questa è declinata, nell’ordinamento processuale, attraverso la previsione dell’art. 90-quater cod. proc. pen. (“Condizione di particolare vulnerabilità“), che fa espressa menzione della vittima di tratta la cui posizione, una volta accertata, impone allo Stato, e per esso all’Autorità giudiziaria, di attivare i presidi giuridici e gli strumenti capaci di garantire il rispetto dei suoi diritti umani fondamentali che, in quanto tali, dovrebbero prevalere su altri, di rango inferiore, che dovessero porvisi eventualmente in contrasto.
L’operazione ermeneutica di accertamento dei presupposti costitutivi dell’art. 54 cod. pen., nel caso di vittima di tratta che sia stata reclutata proprio per la sua posizione da un’associazione dedita al narcotraffico affinché commetta reati-fine, deve investire segnatamente: a) la disposizione di cui all’art. 2.2 della Direttiva 2011/36/UE, che definisce la “vulnerabilità” non come una condizione soggettiva, ma come “una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima“, così spostando il baricentro interpretativo sulle caratteristiche strutturali del delitto e della relazione di dipendenza, perché è questa che rischia di porre in pericolo lo statuto della dignità umana sancito dall’art. 2 Cost. e dall’art. 8 CEDU; b) il Considerando 11 della Direttiva 2011/36/UE, che ha esteso la nozione di tratta includendovi proprio lo “sfruttamento di attività criminali“, compreso “lo sfruttamento di una persona affinché commetta, tra l’altro, atti di borseggio, taccheggio, traffico di stupefacenti e altre attività analoghe che sono oggetto di sanzioni e implicano un profitto economico.“.
Corte di Cassazione, Sesta Sezione penale, sentenza n. 2319, deposito del 18 gennaio 2024
