Unione civile
L’unione civile, quale «specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione», benché rappresenti un istituto diverso dall’archetipo del matrimonio e dal paradigma della famiglia come società naturale che su di esso si fonda, è espressione di una comunità degli affetti nel disegno pluralistico dei modelli familiari che si registra a seguito dell’evoluzione sociale e dei costumi.
La trama aperta del testo Costituzionale eleva la solidarietà a valore comune a tutte le formazioni sociali, ed è suscettibile di manifestarsi precipuamente in quelle che nascono da una relazione affettiva stabile e proiettata verso il futuro, creando una piccola comunità di affetti e vita comune ove, oltre alla reciproca dedizione tra i partner, possono acquistare rilevanza anche altre scelte altruistiche, atteso che è possibile l’inserimento di soggetti deboli dei quali prendersi cura, come i minori e gli anziani.
Nulla esclude infatti che anche nella unione civile vi siano figli, biologici o in stepchild adoption, a maggior ragione se essa è costituita da due donne (cfr. Corte Cost. n. 68/2025), o soggetti anziani di cui prendersi cura. Ciò rende ancora più facilmente applicabili i criteri già elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per valutare la funzione compensativa dell’assegno divorzile in relazione a quelli che sono stati i compiti da ciascuno svolti all’interno di questa formazione sociale e alle ragioni per le quali sono state operate scelte comportanti rinunce professionali.
Nell’ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l’assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa.
Mentre la prima va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo, la seconda ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell’altra parte.
Con la precisazione che la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell’avente diritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l’assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell’altra parte.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 25495, del 17/09/2025
