Versamenti di danaro eseguiti alle società di capitali dai relativi soci
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo avuto modo di occuparsi della qualificazione da dare ai versamenti di danaro a vario titolo eseguiti alle società di capitali dai relativi soci, con particolare riferimento alle più frequenti modalità (in particolare, da ultimo: Sez. 1, ordinanza n. 33957 del 17/11/2022; Sez. 1, ordinanza n. 29325 del 22/12/2020).
In tal senso, quindi, sono stati individuati: i finanziamenti in senso stretto; i versamenti di danaro a fondo perduto, denominati anche “in conto capitale“; i versamenti di danaro finalizzati a un futuro aumento di capitale (al riguardo, fra le molte, con illustrazione sistematica dell’argomento, Cass. civ., Sez. 1, n. 16049 del 2015 e giurisprudenza ivi richiamata).
In funzione della qualificazione della dazione di danaro dal socio alla società quale finanziamento o come versamento in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale, ove manchi una chiara manifestazione di volontà della società e del socio al momento della dazione di danaro dal secondo alla prima, la relativa chiave di lettura deve essere ricavata nella terminologia adottata nel
bilancio, soggetto all’approvazione dei soci, e le qualificazioni che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio diventano determinanti per stabilire se si tratta di finanziamento o di conferimento (Cass. n. 12539 del 1998; Cass. n. 21563 del 2008; Cass. n. 7471 del 2017).
Alla luce di quanto detto, quindi, occorre ricordare che i finanziamenti in senso proprio sono contratti di mutuo, ai sensi dell’art. 1813 cod. civ., a forma libera, fra società e socio; il danaro dalla società ricevuto viene nel relativo bilancio iscritto al passivo dello stato patrimoniale fra i debiti verso i soci e deve essere restituito al socio che, se cede a terzi la propria quota di partecipazione, conserva, salvo patto contrario nel contratto di cessione della quota, il diritto a vedersi restituito dalla società il danaro da lui dato a mutuo alla predetta.
I versamenti “in conto capitale“, al contrario, non comportano il diritto del socio al rimborso, vengono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve, che l’assemblea può discrezionalmente utilizzare per eliminare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale, imputandole a ciascun socio proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale, senza che occorra tener conto del soggetto che abbia operato il versamento, proprio in ragione dell’inesistenza di diritto di credito alla restituzione del danaro versato. Nel caso, dunque, di versamento di danaro in conto capitale quanto dato dal socio viene definitivamente acquisto al patrimonio della società, essendo lo stesso assimilabile al capitale di rischio, cui va equiparate agli effetti sostanziali.
La riserva così formata, al pari delle riserve ordinarie o facoltative per la quota eccedente la riserva legale, ha di regola carattere disponibile, ma la distribuzione non costituisce un diritto soggettivo del socio. In considerazione del rilievo secondo cui non può sostenersi che con il contratto di società o col conferimento successivo di danaro a capitale nasca in capo a ciascun socio una posizione giuridica soggettiva qualificabile in termini di diritto di credito ed avente ad oggetto la restituzione del conferimento di cui è fatta menzione dall’art. 2350 cod. civ., è stato precisato che, nel caso di versamento di danaro in conto capitale, affermare “che… il diritto alla restituzione sussiste all’esito della liquidazione sociale ove vi sia un residuo da distribuire fra i soci, all’esito del pagamento di tutti i creditori, significa, allora, null’altro che assimilare in pieno tali apporti ai conferimenti ed al capitale di rischio: anch’esso, invero, verrà restituito all’esito della liquidazione dell’impresa collettiva. Vi è, per essi, una postergazione della restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali, esattamente come avviene per i conferimenti operati dal socio: è mera eventualità, dipendente dalla condizione in cui verrà a trovarsi il patrimonio sociale al momento della liquidazione della società ed alla possibilità che in tale patrimonio residuino valori sufficienti al rimborso dopo l’integrale soddisfacimento dei creditori.” (Cass. civ., Sez. 1, n. 16049 del 2015, citata).
Ne consegue, altresì, che l’assimilazione al capitale di rischio dei versamenti di danaro in conto capitale ne rende impredicabile la cessione separata dalla stessa vendita della quota.
Come chiarito, quindi, dalla giurisprudenza civile (Sez. U, n. 22659 del 23/10/2006) non può in alcun modo dirsi che con il contratto di società o col conferimento successivo nasca in capo a ciascun socio una posizione giuridica soggettiva qualificabile in termini di diritto di credito ed avente ad oggetto la restituzione del conferimento, sia pure eventuale, di cui è parola all’art. 2350 cod. civ.
Discorrere di diritto di credito alla restituzione del versamento può dunque dar luogo ad equivoci, salvo che si comprenda che ci si riferisce appunto alla partecipazione al rischio d’impresa cui è esposto il capitale versato dal socio, la cui posizione efficacemente viene designata nel linguaggio economico- giuridico anglosassone come quella di un “residual claimant“, proprio per sottolineare la residualità del suo soddisfacimento rispetto ai creditori sociali.
Altro è, rispetto a tale regime, quello dei finanziamenti dei soci nella s.r.l. e nel gruppo, i quali sono postergati ove concessi in una situazione di squilibrio patrimoniale, ai sensi degli artt. 2467 e 2497-quinquies cod. civ., ma restano, tuttavia, finanziamenti e non costituiscono apporti assimilati al capitale di rischio, tant’è che, in ordine alle richiamate disposizioni, si suole utilizzare l’espressione di crediti sottochirografari, in quanto da rimborsare dopo gli altri creditori, ma prima dei soci.
Tali finanziamenti, così detti “anomali“, quindi, restano prestiti e non divengono apporti di capitale, i quali ultimi verranno rimborsati solo all’esito della liquidazione, quindi dopo la restituzione anche dei prestiti “anomali“.
Il finanziamento, pertanto, risulta non più discrezionalmente, ma solo subordinatamente restituibile, onde la causa resta quella di finanziamento; tanto è vero che, nel caso dell’art. 2467 cod. civ., apposita disciplina di legge, quale l’art. 182-quater legge fallimentare, ha potuto sottrarre alla regola della postergazione, ed anzi rendere prededucibili, ai sensi dell’art. 111 legge fallimentare, i finanziamenti effettuati dai soci per la presentazione o per l’esecuzione di una domanda di ammissione a concordato preventivo o di un piano di ristrutturazione dei debiti, o per i finanziamenti di coloro che, dapprima terzi, siano diventati soci in esecuzione del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione.
Le Cassazione civile, inoltre, ha precisato come la disciplina dei finanziamenti dei soci di s.r.l., introdotta con la riforma del 2003, lascia impregiudicata la questione della concreta qualificazione dell’apporto del socio, posto che l’art. 2467 cod. civ. si riferisce alla fattispecie già qualificata come finanziamento: onde/ dinanzi ad un apporto di danaro alla società, resta fermo che il giudice dovrà verificare se si tratta di versamento o di finanziamento, attraverso un’analisi volta ad individuare la causa del negozio intervenuto fra socio e società (Sez. 1 civ., ordinanza n. 20649 del 31/07/2019, secondo cui “In tema di insinuazione allo stato passivo, il credito derivante dal finanziamento alla
società fallita in qualunque forma effettuato dal socio, in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento ai sensi dell’art. 2467 c.c., va ammesso al concorso con il rango postergato non essendo equiparabile ad un credito chirografario.“).
I versamenti del terzo tipo, infine, appartengono alla categoria più sfumata, per la quale la giurisprudenza civile ha rilevato come particolarmente attenta debba essere la ricostruzione in fatto, poiché la dazione dell’importo è finalizzata a liberare il debito da sottoscrizione di un futuro aumento del capitale sociale mediante successiva rinuncia, che il socio porrà in essere dopo la deliberazione assembleare di aumento e la sua sottoscrizione.
In sostanza, poiché le parti stabiliscono un chiaro collegamento causale tra il versamento eseguito dal socio ed un prossimo aumento del capitale sociale, nel caso in cui l’aumento non sia eseguito il socio avrà diritto alla restituzione del versamento eseguito.
Da tempo, inoltre, la giurisprudenza civile della Corte è pervenuta ad un assetto estremamente chiaro quanto alla concreta applicazione della disciplina della postergazione.
In particolare (da ultimo: Cass. civ. Sez. 1, ordinanza n. 21422 del 06/07/2022; Sez. 1, n. 16348 del 21/06/2018), in tema di suddivisione dei creditori in classi, nell’ambito della domanda di ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo, è stato ribadito che i crediti di rimborso dei soci per finanziamenti a favore della società – in quanto postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, se i finanziamenti sono stati effettuati verso una società in eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o in una situazione che avrebbe giustificato un conferimento di capitale, ai sensi dell’art. 2467, secondo comma, cod. civ. – non possono essere inseriti in un piano di cui facciano parte anche altri creditori chirografari, violando
tale collocazione la necessaria omogeneità degli interessi economici, alla cui stregua, ex art. 160, primo comma, lett. c), legge fallimentare, vanno formate le classi.
In sostanza, i soci i cui crediti sono assoggettati al regime di postergazione di cui all’art. 2467 cod. civ., non possono essere affatto ritenuti dei comuni creditori chirografari, non concorrendo il loro credito con quello degli altri creditori (non muniti di cause di prelazione) in proporzione all’ammontare dei crediti, essendo, viceversa, la loro soddisfazione sempre posposta a quella integrale degli altri creditori.
