Diffamazione: tempo e luogo di consumazione

diffamazioneLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta nell’articolo in commento affronta la questione relativa al tempo e al luogo di consumazione della fattispecie delittuosa della diffamazione realizzata attraverso la condotta, o meglio le condotte, di invio di messaggio di posta elettronica o email.

Così come sovente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, occorre preliminarmente affermare che il reato di diffamazione è un reato di evento, inteso quest’ultimo come avvenimento esterno all’agente e causalmente collegato al comportamento di costui.

Si tratta, in particolare, di evento non prettamente inteso in senso fisico, ma, per così dire, da intendersi in senso psicologico, consistente nella percezione da parte del terzo (rectius dei terzi) della espressione offensiva di diffamazione.

Qualora l’espressione offensiva della reputazione altrui integrante la fattispecie delittuosa della diffamazione venga commessa a mezzo posta elettronica o meglio  e-mail, questa, a parere della giurisprudenza di legittimità, deve essere assimilata alla fattispecie dell’invio di messaggio offensivo e denigratorio della reputazione altrui per posta o telegramma.

Invero, occorre affermare che, così come nel caso di diffamazione a mezzo posta o telegramma, anche la diffamazione realizzata attraverso al condotta, o sovente le condotte, di invio di messaggio di posta elettronica non rileva il luogo da cui il messaggio è stato inviato o la missiva spedita, né quello di apprensione del fatto da parte della persona offesa, bensì esclusivamente il luogo di percezione delle espressioni offensive da parte di più di un soggetto che è quello di verificazione dell’evento lesivo.

Alla stregua dei dati sopra affermati deve ritenersi che la fattispecie delittuosa della diffamazione, quale reato istantaneo  si realizza con la comunicazione a più persone di fatti idonei a ledere l’altrui reputazione,  e si consuma nel luogo in cui detta comunicazione si è concretamente verificata.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 24121 Anno 2016

4 thoughts on “Diffamazione: tempo e luogo di consumazione

  1. paolo ha detto:

    ogni volta che penso a alla diffamazione mi chiedo sempre due cose:
    1)se invio una email a piu persone, ognuna residente in stati esteri diversi gli uni dagli altri, quale è il giudice competente?
    2)se tra i destinatari della email c’e’ anche la persona offesa, siamo nell’ambito della diffamazione o della ingiuria aggravata (e quindi non punibile per la recente depenalizzazione del 594)?

    grazie e complimenti per il lavoro.

    Paolo.

    1. Avv. Mariafrancesca Carnevale ha detto:

      Sussistono effettivamente diversi problemi in ordine alla determinazione del giudice competente quando la diffamazione avviene on line e attraverso piattaforme digitali. In molte pronunce la giurisprudenza di legittimità fa ricorso ai criteri suppletivi fissati dal C.p.P. Mentre l’ eventualità che tra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona non è sufficiente ad ipotizzare il delitto di ingiuria aggravata: il messaggio offensivo on line dell’altrui reputazione è diretto ad una cerchia talmente vasta di fruitori che l’addebito lesivo si colloca in uno dimensione ben più ampia di quella interpersonale tra offensore ed offeso.

  2. paolo ha detto:

    Vi ringrazio per la risposta, un cordiale saluto, Paolo

    1. Avv. Mariafrancesca Carnevale ha detto:

      Grazie a lei per aver lasciato il suo commento. A presto.

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