Offesa alla reputazione altrui: criteri di della diffamazione
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che nel presente articolo si riporta in commento analizza la questione se nell’ambito della fattispecie delittuosa della diffamazione, quest’ultima possa essere ravvisata qualora le frasi o l’ offesa, idonee a ledere la reputazione altrui, siano dirette ad una o più persone non facilmente individuabili.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il reato di diffamazione è costituito dall’offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili.
Infatti qualora vengono pronunciate affermazioni del tutto generiche, indubbiamente caratterizzate da preconcetti e luoghi comuni, ma prive di specifica connessione con l’operato e la figura di soggetti determinati o determinabili, non sussiste il reato di diffamazione.
Invero, è pacifico che, in tema di diffamazione, non solo una persona fisica ma anche una entità giuridica o di fatto, una fondazione, un’associazione o altro sodalizio, possa rivestire la qualifica di persona offesa dal reato, essendo concettualmente identificabile un onore o un decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o membri, considerati come unitaria entità, capace di percepire l’offesa.
È difatti concettualmente ammissibile l’esistenza di un onore sociale, collettivo, quale bene morale di tutti i soci, associati, componenti, membri come un tutto unico, capace di percepire l’offesa.
Tuttavia è pure incontroverso che la legittimazione competa anche ai singoli componenti solo se le offese si riverberino direttamente su di essi, offendendo la loro personale dignità.
L’interpretazione giurisprudenziale sul punto è rigorosa, richiedendo che l’individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione a mezzo stampa, in mancanza di indicazione specifica e nominativa ovvero di riferimenti inequivoci a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto, deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell’offesa, quale si desume anche dal contesto in cui è inserita.
Quindi, si deve conclusivamente affermare il seguente principio di diritto:
“Non integra il reato di diffamazione l’affermazione offensiva, caratterizzata da preconcetti e luoghi comuni, che non consenta l’individuazione specifica ovvero riferimenti inequivoci a circostanze e fatti di notoria conoscenza attribuibili ad un determinato individuo, giacché il soggetto passivo del reato deve essere individuabile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell’offesa, quale si desume anche dal contesto in cui è inserita. Tale criterio non è surrogabile con intuizioni o con soggettive congetture che possano insorgere in chi, per sua scienza diretta, può essere consapevole, di fronte alla genericità di un’accusa denigratoria, di poter essere uno dei destinatari”.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 24065 Anno 2016
Grazie dell’articolo, alquanto illuminato per quanto concerne la diffamazione e l’offesa altrui.
Forse bisognerebbe considerare anche la ” buona fede” di un soggetto, quando esprime apprezzamenti, considerati pesanti, sulle persone.
Purtroppo ci sono individui incapaci di accogliere un giudizio, magari malevolo, che può suscitare permalosità eccessive, che poi scaturiranno in contenziosi di difficile “bonaria” soluzione.
Molto utili e pertinenti i vostri articoli, continuate così.
Oggi la diffamazione è uno dei reati che si verifica sovente nella realtà quotidiana e anche nel Web, coadiuvata dallo sviluppo rapido delle nuove tecnologie digitali quali Facebook, Twitter,… Infatti non è sempre semplice capire la reale portata delle frasi offensive della reputazione altrui. Grazie del suo cortese intervento.
ritengo che la diffamazione online vada risolta in maniera diversa e più efficace rispetto ai tribunali, con organismi stile ADR che possano tutelare subito ed efficacemente le persone offese, ma senza allo stesso tempo bloccare ogni possibile critica o cronaca o semplice goliardata
Sono pienamente d’accordo. Ritengo anche che vada fatta una attività di sensibilizzazione e di prevenzione, soprattutto nelle scuole, per arginare un fenomeno ormai in grande diffusione soprattutto tra i ragazzi.