Contrassegno SIAE: casi di non opponibilità

contrassegnoLa Legge n. 633 del 1941, art. 181 bis, al comma 1 prevede da parte della SIAE (Società Italiana degli autori ed editori) l’apposizione di un contrassegno su tutte le opere dell’ingegno  destinate al commercio.

Il comma 4 prevede che i tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne l’agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l’alterazione e la falsificazione delle opere.

Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 11 luglio 2001, n. 338, modificato con D.P.C.M. del 25 ottobre 2002, n. 296.

Sennonché la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sez. 3, in data 8 novembre 2007, nel procedimento C-20/05 Schwibbert, dopo avere premesso che la previsione dell’apposizione di un contrassegno costituisce una regola tecnica, ha stabilito che la normativa sul contrassegno in questione, essendo entrata in vigore dopo la direttiva del Consiglio del 28 marzo 1983 n 83/189/CE, modificata con la direttiva 98/34, la quale prevedeva una procedura d’informazione alla Commissione Europea nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, doveva essere preceduta dalla procedura d’informazione disciplinata dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (Direttiva n 98/34/CE) e che l’omessa comunicazione alla Commissione, rendeva la regolamentazione relativa al contrassegno inopponibile ai privati.

Sulla base di tale decisione la giurisprudenza di legittimità ha statuito che in tema di diritto d’autore, la non opponibilità ai privati della normativa sul contrassegno Siae, quale effetto della mancata comunicazione della stessa alla Commissione Europea in adempimento della normativa comunitaria relativa alle “regole tecniche”, nel senso affermato dalla Corte di Giustizia CE, comporta il venir meno unicamente dei reati caratterizzati dalla sola mancanza del contrassegno suddetto, continuando dunque ad essere vietata e sanzionata penalmente qualsiasi attività che comporti l’abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell’ingegno.

Inoltre, l’inopponibilità derivante dalla mancata comunicazione alla Commissione UE della regola tecnica riguardante l’apposizione del contrassegno SIAE, vale per tutti i reati commessi sino al 21 aprile 2009 , data di entrata in vigore del d.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, con cui è stato approvato il testo definitivo della regola tecnica oggetto del procedimento di notifica alla Commissione n. 2008/0162/I.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 23678 Anno 2016

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