Traffico ferroviario e manutenzione dei treni: Immissioni

traffico ferroviarioLa distinzione fra le immissioni sonore derivanti dal traffico ferroviario” e quelle connesse alle operazioni di pulizia dei treni è all’evidenza la conseguenza della diversa realtà dei due fenomeni, fra loro solo indirettamente collegati, e non certamente indiscindibilmente connessi.

La nozione di traffico ferroviario indubbiamente rinvia a un’attività che riguarda il movimento dei convogli ferroviari e, quindi, alla normale attività del servizio di trasporto da essi svolto, eventualmente comprensiva anche di pause, come le soste nelle stazioni.

Ma la nozione di traffico ferroviario non può estendersi a quelle operazioni di manutenzione che riguardano i convogli nel momento in cui, richiedendosi una loro necessaria staticità, gli stessi sono sottratti al traffico, nel significato “dinamico” del termine, così come normalmente inteso.

D’altra parte, l’intervento per attività di manutenzione o pulizia dei vagoni è assimilabile a una tipica attività industriale o artigianale che si svolge stabilmente in qualsiasi opificio.

Sul piano, poi, della disciplina positiva, deve osservarsi che le disposizioni in tema di inquinamento acustico (D.M. 13 marzo 1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico; L. 26 ottobre 1995, n. 447 – legge quadro sull’inquinamento acustico; D.P.C.M. 1 marzo 1991 – limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno e il D.P.C.M. 14 novembre 1997 – determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) costituiscono una sorta di lex generalis alla quale, in linea di massima, non si sottrae ogni attività rumorosa, compresa quella inerente alla pulitura dei convogli ferroviari, salva la previsione di una speciale normativa.

La lex specialis (D.P.R. n. 459 del 1998) riguarda invece esclusivamente il traffico ferroviario, e non può essere estesa all’attività di manutenzione, poiché la stessa implica un’attività che prescinde dal movimento dei treni, anzi lo esclude necessariamente, laddove il transito dei convogli costituisce il dato fondamentale dei rilevamenti previsti dal citato D.P.R. n. 459 del 1988.

Il che si desume, da una lettura complessiva di tale provvedimento, che, se definisce l’infrastruttura come “l’insieme di materiale rotabile, binari, stazioni, scali, parchi, piazzali e sottostazioni tecniche“, ai fini, che qui maggiormente interessano, della misurazione della rumorosità, indica per LAmax (art. 1, lett. i) “il maggiore livello sonoro pesato A, misurato al passaggio del treno facendo uso della costante di tempo “veloce”, così lasciando intendere che il complesso dei parametri ivi allegato è destinato alla verifica ai livelli di rumorosità inerenti al solo transito dei treni.

Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 1 Num. 5238 Anno 2016

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