Ignoranza dell’ età della persona offesa

ignoranza dell' etàCorre doveroso affermare che l’ art. 4, comma 1, lett. p), della Legge n.172 del 2012, colmando una lacuna segnalata dalla dottrina, ha introdotto, nella sezione prima (dei delitti contro la personalità individuale) del Codice Penale, l’art. 602 quater C.p. per il quale quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ ignoranza dell’ età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

Si tratta di una disposizione ripresa dall’art. 539 C.p. abrogato, omologa a quella di cui all’art. 609 sexies C.p. (con l’unica differenza del limite di età che nell’art. 609 sexies è parametrato sulla persona minore degli anni quattordici) e che la giurisprudenza di legittimità ha in passato ritenuto, siccome “in malam partem”, insuscettibile di interpretazione analogica e dunque di estensione ad altri reati.

Ne consegue che ora la disciplina di cui all’art. 602 quater C.p. è applicabile a tutti i delitti compresi nella sezione I, del capo III, titolo XII, libro II del Codice Penale.

E’ di tutta evidenza infine come il fatto tipico scriminante, ossia l’ ignoranza dell’ età della persona offesa quale ignoranza inevitabile nella quale possa incorrere colui al quale il reato è attribuito, è configurabile solo se emerga che nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere rivolto al soggetto agente per avere egli fatto tutto il possibile per uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo.

Ne consegue che l’ignoranza inevitabile non può fondarsi soltanto o principalmente sulle dichiarazioni delle vittime di avere un’ età superiore a quella effettiva, senza che sia esperita alcuna puntuale verifica circa la veridicità di una tale affermazione, essendo richiesto a chi si appresti al compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età un impegno conoscitivo non formale, necessariamente approfondito e scrupoloso, ossia direttamente proporzionale alla presenza dei rilevanti valori in gioco, dovendosi infatti tutelare il libero sviluppo psicofisico dei minori.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 3651 Anno 2014

 

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