Inviolabilità del domicilio e captazione di immagini

inviolabilità del domicilioSi osserva nella giurisprudenza e nella dottrina che la captazione di immagini rappresenterebbe un tipo di limitazione dell’ inviolabilità del domicilio, diverso ed ulteriore rispetto a quelli contemplati dall’art. 14, secondo comma, Cost., il quale consente bensì invasioni per fini di giustizia della sfera domiciliare, ma solo nella forma delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri.

Si afferma, inoltre, come le riprese visive non soltanto non figurino nell’elenco delle forme di interferenza sulla libertà domiciliare espressamente contemplate dalla Costituzione, ma segnino, altresì, un “salto qualitativo” rispetto ad esse sul piano dell’ “invasività”, tale da precludere qualsiasi tentativo di assimilazione ( in particolare, la possibilità di ricondurre le riprese visive al paradigma concettuale dell’ispezione).

Invero, mentre le ispezioni, le perquisizioni ed i sequestri sarebbero forme di intrusione palesi, la captazione di immagini a fini investigativi avrebbe carattere occulto incidendo sull’ inviolabilità del domicilio.

A tale ricostruzione va obiettato che il riferimento, nell’art. 14, secondo comma, Cost., alle “ispezioni, perquisizioni e sequestri” non è necessariamente espressivo dell’intento di “tipizzare” le limitazioni permesse, escludendo a contrario quelle non espressamente contemplate. Ciò può trovare spiegazione nella circostanza che gli atti elencati esaurivano le forme di limitazione dell’ inviolabilità del domicilio positivamente disciplinate all’epoca di redazione della Carta, senza tener conto di forme di intrusione divenute attuali per effetto dei progressi tecnici successivi.

L’attribuzione di un carattere chiuso all’elenco delle limitazioni alla libertà di domicilio provocherebbe un evidente squilibrio nell’assetto costituzionale dei diritti di libertà. Il domicilio viene cioè in rilievo, nel panorama dei diritti fondamentali di libertà, come proiezione spaziale della persona, nella prospettiva di preservare da interferenze esterne comportamenti tenuti in un determinato ambiente.

Giova soggiungere che l’ipotizzata restrizione della tipologia delle interferenze della pubblica autorità nella libertà domiciliare non troverebbe riscontro né nella Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (art. 8), né nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 17); né, infine, nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza nel dicembre 2000 (artt. 7 e 52).

La captazione di immagini in luoghi di privata dimora ben può configurarsi, in concreto, come una forma di intercettazione di comunicazioni fra presenti, che si differenzia da quella operata tramite gli apparati di captazione sonora solo in rapporto allo strumento tecnico di intervento, come nell’ipotesi di riprese visive di messaggi gestuali: fattispecie nella quale già ora è applicabile, in via interpretativa, la disciplina legislativa della intercettazione ambientale in luoghi di privata dimora.

Stabilire quando la ripresa visiva possa ritenersi finalizzata alla captazione di comportamenti a carattere comunicativo e determinare i limiti entro i quali le immagini concretamente riprese abbiano ad oggetto tali comportamenti è una questione che spetta al giudice a quo risolvere.

Il problema di costituzionalità si configura solo ove si fuoriesca dall’ipotesi della videoregistrazione di comportamenti di tipo comunicativo, venendo allora in considerazione soltanto l’intrusione nel domicilio in quanto tale.

L’ipotesi della videoregistrazione che non abbia carattere di intercettazione di comunicazioni potrebbe perciò essere disciplinata soltanto dal legislatore, nel rispetto delle garanzie costituzionali dell’art. 14 Cost; ferma restando, per l’importanza e la delicatezza degli interessi coinvolti, l’opportunità di un riesame complessivo della materia da parte del legislatore stesso.

CORTE COSTITUZIONALE  SENTENZA 11 – 24 APRILE 2002 N. 135.

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