Si è a lungo discusso nell’ambito della giurisprudenza e della dottrina sulla possibilità di configurare il possesso di beni immateriali, reso problematico dal modo in cui il nostro l’ordinamento concepisce l’istituto del possesso: inteso per lo più come relazione materiale con una cosa e non come esercizio di fatto di un apparente diritto.
Occorre rilevare come di un “possesso legittimo” dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno parli espressamente l’art. 167, lett. a), della legge 22 aprile 1941, n. 633.
E non è superfluo aggiungere che, anche in ambito europeo, il principio espresso dall’art. l del Protocollo n ° 1 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, volto a garantire il pacifico godimento del possesso, sia stato reputato applicabile anche al possesso di beni immateriali ed opere intellettuali.
Nella medesima linea, anche la giurisprudenza di legittimità ha dato talora rilievo al possesso di un’opera intellettuale.
Lo ha fatto, ma ancorandolo pur sempre all’esistenza di un corpus materiale nel quale l’opera in qualche misura si estrinsechi allorché ne ha fatto discendere l’applicabilità del privilegio speciale previsto dall’art. 2756 C.c., per la cui ricorrenza è necessaria la permanenza del bene nel possesso del creditore; e lo ha fatto al fine di risolvere secondo la regola dettata dall’art. 1155 C.c. il conflitto tra più acquirenti dei medesimi diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno.
Se ciò impedisce di rifiutare a priori qualsiasi accostamento tra l’istituto del possesso e le opere dell’ingegno, ed impone anzi di riconoscere anche in questi casi la possibilità del ricorso agli strumenti apprestati dall’ordinamento a favore di chi eserciti sull’opera un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale, non ne discende però che allo sfruttamento economico di tali opere sia senz’altro applicabile qualsiasi altra norma imperniata sul possesso e che ne disciplina gli effetti giuridici.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha in passato già escluso che il diritto di utilizzazione economica di un’opera intellettuale possa essere usucapito.
Vi osta il carattere particolare del diritto d’autore, che trova fondamento unicamente nell’atto creativo dell’idea, seguito dalla sua estrinsecazione, e che perciò non tollera altri modi di acquisto a titolo originario, quali quelli che a certe condizioni potrebbero derivare dal possesso.
E si è perciò puntualmente osservato che la citata disposizione dell’art. 167 della legge sul diritto d’autore ha voluto assicurare a chi si trovi un una posizione corrispondente a quella di un possessore di buona fede la possibilità di far valere i suoi diritti nei confronti di eventuali contraffattori, ma non ha inteso innovare ai principi che attengono alla natura immateriale dell’opera dell’ingegno ed ai modi di acquisto dei diritti ad essa inerenti.
Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 1 Num. 30082 Anno 2011