Lavori di pubblica utilità e decreto penale di condanna

Lavori di pubblica utilità Diniego di ammissione alla messa alla prova Impugnazione della sentenza Termini della richiesta Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità Contratto di edizione musicale Detenzione per la vendita di supporti Determinazione della durata della messa alla prova Sospensione dell'efficacia della sanzione Particolare tenuità Scriminante del diritto di critica Trattamento illecito di dati personali Revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità Rigetto della richiesta messa alla prova Filiazione Riconoscimento del figlio naturale Prescrizione del Presunzione di concepimento Durata della messa alla prova Sospensione condizionale Tardività dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova Etilometro Assegno di mantenimento e assegno divorzile Accertamento alcolimetrico Precedenti penali Riconciliazione dei coniugi Recidiva nel biennio Disciplina Recidiva nel triennio Coabitazione Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova Sanzione amministrativa accessoria della revoca Semilibertà Affidamento in prova al servizio sociale Selfie pornografici Natura del reato Esito positivo della prova Pensione di reversibilità durata della sanzione amministrativa della sospensione Violenza sessuale Accesso all'istituto della messa alla prova Programma di Trattamento Decreto di citazione a giudizio Durata del lavoro Revisione dell'assegno di divorzio Sospensione della patente di guida e confisca Prognosi favorevole Interpretazione del contratto Revoca della sanzione sostitutiva sostitutiva Irrilevanza Pronuncia di addebito Integrazione o modificazione del programma di trattamento Oblazione Quantificazione della sanzione amministrativa accessoria Verità della notizia Competenza territoriale Lavoro di pubblica utilità Esimente del diritto di satira Critica Sentenza di non doversi procedere Revoca della pena sostitutiva del lavoro di Tradimento e risarcimento del danno Contraffazione Contraffazione grossolana Danno cagionato da cosa in custodia Diniego dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova Programma di trattamento e Pubblicazione di foto Trasferimento del lavoratore subordinato Modifica del programma Trasferimento del lavoratore contratto preliminare ad effetti anticipati Espressioni denigratorie Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento Impugnazione avverso la sentenza di estinzione del reato Incapacità naturale Messa Medico del lavoro Abbandono della casa coniugale Messa alla prova presentata nel giudizio di secondo grado Spese a carico dell'usufruttuario L'ordinanza Pettegolezzo Sospensione della prescrizione Addebito della separazione La caparra confirmatoria Iscrizione di ipoteca Assegno divorzile Rimessione in termini Diritto di satira Programma di trattamento Prestazione di attività non retribuita Diritto di cronaca giudiziaria Circostanze aggravanti Diritto morale d'autore Reato di diffamazione tramite la rete internet Decreto penale di condanna e Impugnazione dell'ordinanza di rigetto Giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova tollerabilità delle immissioni Vizi della cosa locata Diffamazione Diffamazione tramite la rete Internet Preliminare di vendita Casellario giudiziale Rilascio dell'immobile locato lavori di straordinaria amministrazione Garanzia per i vizi revoca della sanzione sostitutiva Paternità dell'opera Esimente della verità putativa Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Diritto di cronaca Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente l’ammissibilità o meno dell’istanza semplice (e non un atto di opposizione), in sede di decreto penale di condanna, per la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, CdS, per il reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. c), 2-sexies, CdS.

Più dettagliatamente, la questione che si pone è quella di stabilire se è possibile per l’imputato, a seguito di emissione di decreto penale, chiedere di accedere ai lavori di pubblica utilità, nei casi previsti dalla legge, senza presentare un formale atto di opposizione. Ciò, ovviamente, nei casi in cui nel decreto non sia già stata operata la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, come pure è consentito dalla norma che qui rileva, vale a dire il comma 9-bis dell’art. 186 CdS (ma il discorso vale anche per l’analoga disposizione di cui al comma 8-bis dell’art. 187 CdS).

La giurisprudenza di legittimità ritiene, in merito alla suindicata questione, di fornire una risposta positiva.

Occorre osservare come l’unico precedente rilevante, apparentemente contrario, è quello cristallizzato nella seguente massima: “Quando è stato emesso decreto penale di condanna, la successiva richiesta del difensore del condannato di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall’art. 187, comma ottavo bis D.lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, deve essere proposta nell’ambito dell’eventuale giudizio di opposizione, ma non può costituire oggetto di un’autonoma istanza formulata per ottenere la modifica del decreto, da parte del giudice per le indagini preliminari, poiché questi, una volta emesso il provvedimento, si spoglia dei poteri decisori sul merito dell’azione penale (Cass., Sez. 1, n. 24055 del 15/04/2015)”.

In quel caso, infatti, dopo l’emissione del decreto penale, l’imputato aveva avanzato, in via principale, istanza di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità e, in via subordinata, atto di opposizione a decreto penale. Il GIP aveva rigettato l’istanza di sostituzione e, stante la richiesta subordinata, aveva emesso decreto di citazione a giudizio. L’imputato aveva quindi presentato ricorso per cassazione avverso il rigetto del GIP della sua istanza di sostituzione della pena. La Corte aveva dichiarato il ricorso inammissibile, sulla base della seguente ratio decidendi: “avendo l’imputato proposto rituale opposizione al decreto penale di condanna, la richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità deve trovare la propria collocazione all’interno del giudizio originato dalla presentazione dell’opposizione, e non può costituire oggetto di una autonoma istanza formulata al di fuori della sede processuale propria”.

In sostanza, in quella sentenza è stato solo stabilito il condivisibile principio secondo cui, in caso di opposizione, il giudice per le indagini preliminari esaurisce i suoi poteri decisori sul merito dell’azione penale, non potendo provvedere autonomamente a modificare il decreto penale opposto.

Nel caso in esame, invece, è pacifico che non vi è stato alcun atto di opposizione, sicché il caso è diverso: qui occorre stabilire se il decreto penale è modificabile dal GIP, in punto di pena sostitutiva, qualora l’istanza sia presentata dall’imputato, senza un formale atto di opposizione, nel termine di 15 giorni, oltre il quale il decreto non è, ovviamente, più modificabile (divenendo esecutivo ex art. 461, comma 5, C.p.P.).
La risposta non può che essere affermativa, sulla scorta di quanto espressamente previsto dal comma 9-bis dell’art. 186 CdS (e dall’analoga norma di cui al comma 8-bis dell’art. 187 CdS).
Tale disposizione stabilisce chiaramente che “la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274…”.
Il che significa incontrovertibilmente che il GIP può operare la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità già in fase di emissione del decreto penale. Ma se ciò è vero, a maggior ragione tale sostituzione può essere operata successivamente, qualora vi sia una richiesta esplicita dell’imputato nei termini di legge, indipendentemente dalla presentazione di un atto di opposizione. È la stessa disposizione a stabilirlo, sia pure a contrario, là dove prevede che la sostituzione della pena è subordinata alla “non opposizione” da parte dell’imputato. In tal senso, l’istanza espressa proveniente dall’imputato (di accedere ai lavori di pubblica utilità) può essere letta come una esplicita “non opposizione”, idonea ad attivare la procedura di applicazione della pena sostitutiva, in luogo di quella pecuniaria indicata nel decreto penale di condanna (non opposto), da parte del GIP.

Una diversa interpretazione, oltre a non essere coerente con la ratio della disposizione esaminata, largamente favorevole alla pena sostitutiva anche in sede di decreto penale, potrebbe far sorgere dubbi di costituzionalità della norma, per violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.), essendo pregiudicato il diritto dell’imputato di ottenere la sostituzione della pena stabilita nel decreto con i lavori di pubblica utilità. In effetti, se è vero che è sempre possibile presentare un atto di opposizione al decreto penale e poi chiedere in giudizio i lavori di pubblica utilità, è anche vero che in questo modo la pena su cui calcolare la sostituzione sarebbe inevitabilmente più alta rispetto a quella irrogata nel decreto penale; ne consegue un sicuro e concreto interesse dell’imputato a vedersi sostituire la pena specificamente indicata nel decreto penale, e non una pena più alta fissata dal giudice nel giudizio conseguente all’opposizione.
Non va dimenticato, peraltro, che la richiesta dei lavori di pubblica utilità attiva un subprocedimento che può essere considerato, in senso lato, un “rito alternativo”, da cui discende, in caso di esito positivo, come per l’istituto della messa alla prova, l’estinzione del reato. Si tratta, in definitiva, di un caso specifico, limitato a determinati reati, di “messa alla prova”, con meccanismi parzialmente diversi ma sempre riconducibile alla generale categoria della c.d. Probation, che secondo la definizione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa descrive l’esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure definite dalla legge ed imposte ad un autore di reato [cfr. Recommandation CM/Rec(2010)1 e Recommandation CM/Rec(92)16)].
Sotto questo profilo, si tratta di un istituto sicuramente favorevole all’imputato, che deve pertanto trovare larga applicazione in tutti i casi previsti dalla legge. In questa prospettiva, le disposizioni normative che lo prevedono devono essere interpretate, nel dubbio, in modo tale da consentire un ampio e facile accesso dell’istituto ai soggetti che ne possano beneficiare.
In conclusione, deve essere stabilito il seguente principio di diritto:

“Quando è stato emesso decreto penale di condanna, l’imputato può chiedere la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, nei casi previsti dalla legge, senza la necessaria presentazione dell’atto di opposizione ma sempre entro il termine di 15 giorni dalla notifica del decreto. In tal caso il GIP può operare la sostituzione della pena stabilita nel decreto con il lavoro di pubblica utilità, ovvero, in difetto dei presupposti, può rigettare la richiesta, dichiarando esecutivo il decreto penale in difetto di tempestiva opposizione”.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 6879 Anno 2021