Il reato di favoreggiamento della prostituzione in riferimento all’art. 3, primo comma, n. 8, Legge n. 75 del 1958 (Legge Merlin) punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 10.329 chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.
L’espressione in qualsiasi modo indica la volontà (intesa come dolo specifico) del soggetto agente di partecipare “stabilmente” all’attività sessuale della prostituta e, al contempo, partecipare all’attività di prostituzione anche sotto il profilo economico, inteso come guadagno derivante dall’attività stessa.
Il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, si realizza con qualsivoglia attività sessuale posta in essere dietro corrispettivo di denaro, con la possibilità, per il cliente, di interagire sulle attività compiute dalla prostituta (Cass., Sez. 3, n. 37188 del 22/06/2010); sul punto al giurisprudenza dio legittimità chiarisce che integra il delitto de quo la condotta diretta a favorire e sfruttare prestazioni che oggettivamente siano tali da stimolare l’istinto sessuale (Cass., Sez. 3, n. 13039 del 12/02/2003), con la conseguenza che risponde di favoreggiamento o agevolazione dell’altrui prostituzione colui che organizzi o promuova o presti la sua opera a qualsiasi tipo di attività sessuale posta in essere dietro corrispettivo di denaro. (Cass. Sez. III, 05/10/2018, n. 54205).
Sotto questo profilo è stato ritenuto che le condotte di abituale accompagnamento delle prostitute sul luogo in cui le stesse esercitavano il meretricio e di facilitazione dello svolgimento di questa attività, anche mediante la manutenzione della roulotte utilizzata per gli incontri con i clienti, costituiscono comportamenti obiettivamente e soggettivamente finalizzati a favorire la prostituzione altrui, ed integrano pertanto il reato di cui all’art. 3, primo comma, n. 8, Legge n. 75 del 1958, al di fuori dell’ipotesi di un semplice aiuto alle medesime in quanto persone e/o come conseguenza di un risalente rapporto di amicizia (Cass., Sez. III Penale, n. 25551/2019). (Cass. Sez. III, 05/10/2018, n. 54205).
Sotto il profilo processuale il reato di favoreggiamento della prostituzione è un reato abituale, e, anche se commesso nei confronti di più persone mediante più azioni identiche, non può essere applicata la disciplina del reato continuato.
Invero, come si è più volte osservato nella giurisprudenza di legittimità, in presenza di un’unica condotta di sfruttamento della prostituzione commesso nei confronti di più persone, ricorre l’aggravante speciale dell’art. 4, n. 7, della Legge n. 75 del 1958, con esclusione della disciplina del reato continuato, in quanto l’applicazione di entrambe le discipline porterebbe a punire due volte lo stesso fatto, rappresentato dalla pluralità delle persone offese dal favoreggiamento o dallo sfruttamento (Cass., Sez. 3, n. 39866 del 14/02/2017, nonché Cass., Sez. 3, n. 14019 del 30/09/1986, specificamente relativa anche all’ipotesi di favoreggiamento). (Cass. Sez. III, 05/10/2018, n. 54205).
In effetti, in materia di reati concernenti la prostituzione, la compatibilità tra continuazione ed aggravante di cui all’art. 4, n. 7, della Legge n. 75 del 1958, è affermata solo nel caso in cui alla cessazione di plurimi episodi di contemporaneo favoreggiamento di più persone dedite alla prostituzione segua la commissione di altre condotte analoghe (cfr., specificamente, Cass., Sez. 1, n. 35561 del 08/05/2013), ovvero quando sussistano diverse tipologie di condotte illecite, ad esempio di sfruttamento e di favoreggiamento (v. Cass., Sez. 3, n. 19183 del 21/03/2018). (Cass. Sez. III, 05/10/2018, n. 54205).
