Nell’ambito delle aggravanti specifiche di cui all’art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti) si fa riferimento all’ipotesi in cui l’offerta o la cessione è effettuata all’interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti (comma 1, lett. g).
In tale caso le pene previste per i delitti di cui all’articolo 73, che punisce “chiunque, … coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14″, con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000, sono aumentate da un terzo alla metà.
Occorre capire cosa il legislatore ha voluto intendere con la nozione di “comunità giovanile” nell’ambito delle aggravanti specifiche di cui al comma 1, lett. g) dell’art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990.
In realtà, la nozione di “comunità giovanile“, cui fa riferimento l’art. 80, comma 1, lett. g), D.P.R. n. 309 del 1990, deve ritenersi riferita ad una struttura, pubblica o privata, stabilmente destinata ad accogliere giovani, ma non esige anche il dato della stabile convivenza. (Cass. Sez. III, n. 39162/2021)
In questo senso depongono sia il dato letterale della disposizione, sia la ragione posta a suo fondamento. Invero, l’aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. g), D.P.R. n. 309 del 1990 si applica “se l’offerta o la cessione è effettuata all’interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la riabilitazione e la cura di tossicodipendenti“. Il legislatore, nell’indicare i luoghi rilevanti, ha fatto riferimento ad almeno due tipologie di insediamenti che non implicano, o comunque non richiedono necessariamente, una situazione di convivenza e di pernottamento, e precisamente le “scuole di ogni ordine e grado” e le “strutture per la riabilitazione e cura di tossicodipendenti“, quali ad esempio i S.E.R.T. (Cass. Sez. III, n. 39162/2021)
Proprio in considerazione dei luoghi ritenuti rilevanti, del tratto comune rinvenibile tra gli stessi, e della loro destinazione funzionale, inoltre, sembra ragionevole ritenere che l’intento del legislatore, attraverso la previsione dell’aggravante in questione, sia quello di reprimere più severamente le condotte di diffusione della droga all’interno o in prossimità delle strutture in cui sono ordinariamente presenti, almeno in via potenziale e secondo l’id quod plerumque accidit, numerosi soggetti “deboli” o comunque maggiormente esposti al rischio di essere attratti al consumo di sostanze stupefacenti, mentre non assumono rilievo né le modalità attraverso le quali si realizza la presenza sul sito dei soggetti protetti, né la natura pubblica o privata della struttura. (Cass. Sez. III, n. 39162/2021)
In questa prospettiva, si è affermato che anche un centro per l’aggregazione per l’infanzia, una scuola di musica per bambini e per ragazzi, una canonica frequentata per il catechismo e un doposcuola quotidiano per bambini, ossia “associazioni di servizi dedicati ai giovani e minori“, al cui interno si svolgono “con regolarità quotidiana incontri, corsi, attività riservate ai minori“, possono essere legittimamente ritenute costituire quelle “comunità giovanili” rilevanti a norma dell’art. 80, comma 1, lett. g), D.P.R. n. 309 del 1990. (Cass. Sez. III, n. 39162/2021)
Inoltre, sotto il profilo del coefficiente psicologico ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. g), D.P.R. n. 309 del 1990, non risulta richiesta specificamente la consapevolezza dell’agente di essere all’interno o in prossimità dei luoghi indicati dalla disposizione appena citata, e che, quindi, opera la regola generale di cui all’art. 59, secondo comma, C.p., in forza del quale le circostanze aggravanti sono imputabili anche se “ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa” (cfr., per l’affermazione della natura oggettiva della circostanza in questione, Cass., Sez. 4, n. 21884 del 06/04/2017). (Cass. Sez. III, n. 39162/2021).