La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la sussistenza degli eventi di danno previsti dal reato di atti persecutori, ex art. 612 bis C.p.
Nel caso di specie veniva contestato all’imputato la fattispecie di cui all’art. 612 bis C.p., stante le continue molestie operate nei confronti della vittima, anche mediante messaggi e post diffusi sui social network ed il numero infinito di espressioni aspramente offensive e minacciose adoperate in danno della stessa.
Quella di atti persecutori è strutturalmente una fattispecie di reato abituale -in quanto primo elemento del fatto tipico è il compimento di “condotte reiterate“, omogenee od eterogenee tra loro, con cui l’autore minaccia o molesta la vittima – ad evento di danno, che prevede più eventi in posizione di equivalenza, uno solo dei quali è sufficiente ad integrarne gli elementi costitutivi necessari (Cass., Sez. 5, n. 39519 del 05/06/2012): a) cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero b) ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero, ancora, c) costringere (la vittima) ad alterare le proprie abitudini di vita.
Inoltre, nel caso di specie, è stata evidenziata la sussistenza degli eventi di danno previsti dall’art. 612 bis C.p. e segnatamente dello stato di ansia, tensione e paura, indotto nella vittima da parte dell’imputato, in considerazione peraltro del lungo arco temporale in cui il predetto ha posto in essere il comportamento persecutorio che ha impedito alla vittima di svolgere una vita normale, anche sotto il profilo delle relazioni personali.
Tale stato, prescinde dall’accertamento di un vero e proprio stato patologico e non richiede necessariamente una perizia medica, potendo il giudice argomentare la sussistenza degli effetti destabilizzanti della condotta dell’agente sull’equilibrio psichico della persona offesa, anche sulla base di massime di esperienza (Cass., Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014). In particolare, più volte la Corte di legittimità ha evidenziato come, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell’agente (Cass., Sez. 5, n.47195 del 06/10/2015; Sez. 5, n. 17795 del 02/03/2017), essendo sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612 bis C.p. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 C.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica (Cass., Sez. 5, n.18646 del 17/02/2017). La prova dell’evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, poi, ben può essere ricavata oltre che dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (Cass., Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014).
Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 17 settembre – 6 novembre 2019, n. 45141
