Sospensione della patente di guida nella sospensione del processo con messa alla prova
Nel caso della estinzione del reato per esito favorevole della messa alla prova prevista dall’art. 168- ter cod. pen., il giudice non deve applicare le sanzioni accessorie della sospensione della patente di guida che resterebbero riservate alla decisione dell’autorità amministrativa.
Sospensione della patente di guida nella sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità
Nel caso di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, c.d.s., lo svolgimento positivo dei lavori comporta normativamente il potere del giudice di determinare la durata della sospensione della patente di guida, riducendola alla metà, per disposizione espressa dell’art. 186, comma 9- bis, c.d.s. (sulla portata derogatoria di tale norma rispetto al principio stabilito dall’art. 224, comma 3, c.d.s., v. Cass., Sez. 6, Sentenza n. 29796 del 25/05/2017).
A norma dell’art. 186 C.d.S., comma 9-bis, “In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato“…
“In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’art. 666 c.p.p., tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca“.
In vero, l’immediata esecutività della sola sanzione accessoria della sospensione della patente rischierebbe, in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, di rendere -verosimilmente, dati i tempi fisiologici di fissazione della nuova udienza per dichiarare estinto il reato e disporre la riduzione alla metà della sanzione amministrativa – vani gli effetti della successiva riduzione della metà della sospensione stessa.
Milita, a favore di tale tesi, il testo della norma in parola secondo cui, nell’ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva con “ripristino” di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente. Il significato del termine “ripristino” utilizzato dal legislatore non può che significare “rimessa in vigore“, “ristabilire“, “riportare ad uno stato precedente” (dall’unione di ri-, di nuovo, e il latino pristinus, anteriore). Il che presuppone che, prima del “ripristino“, l’efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida inflitta sia stata sospesa.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 1 n. 1239 del 2024
Corte di Cassazione Penale Sez. IV sentenza 27 settembre – 19 ottobre 2017, n. 48330
