Condotte plurime, abituali e reiterate
La questione trae fondamento dalla disciplina contenuta nell’art. 131-bis cod. pen. che, dopo aver stabilito, al primo comma, che «nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale», al successivo terzo comma chiarisce che «il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate».
Nell’intenzione del Legislatore le disposizioni di cui all’art. 131-bis cod. pen. perseguono obiettivi di mera deflazione processuale, di alleggerimento della macchina giudiziaria, gravata da un pesante carico di arretrato e di nuove notitiae criminis, nella sostanza di difficile gestione, sicché la ratio fondante dell’istituto è quella di perseguire obiettivi di ultima ratio della sanzione penale, se non addirittura di proporzione tra il disvalore del fatto e la risposta sanzionatoria, attraverso l’espunzione dall’area della punibilità di quei fatti storici che ne appaiano “immeritevoli“.
Con la sentenza n. 13681 del 25 febbraio 2016, Tushaj, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pronunciando su plurime questioni concernenti la non punibilità per particolare tenuità del fatto, hanno approfondito l’esame della natura giuridica dell’istituto introdotto dall’art. 131-bis cod. pen.
Partendo dal dato letterale e dalla collocazione sistematica dell’istituto, nel corpo motivazionale della decisione dianzi citata si è evidenziato, in primo luogo, che la “tenuità del fatto“, definita e disciplinata come causa di non punibilità, costituisce una figura di diritto penale sostanziale, sul presupposto che l’art. 131-bis cod. pen. persegue finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio della sanzione penale, ai quali conseguono effetti in tema di deflazione, sicché, se lo scopo primario dell’istituto è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, non meritevoli dell’irrogazione di una sanzione penale, l’effetto che ne consegue è la non necessarietà di impegnare i complessi meccanismi del processo.
Nell’affermare la natura sostanziale della causa di non punibilità, inoltre, le Sezioni Unite, con la sentenza “Tushaj”, hanno chiarito che tale istituto opera su un piano diverso rispetto al principio di offensività, poiché mentre quest’ultimo “attiene all’essere o non essere di un reato o di una sua circostanza”, la non punibilità per tenuità del fatto – riguardando fatti che sicuramente rientrano nella fattispecie tipica, in quanto offensivi del bene giuridico tutelato -, è applicabile a qualsivoglia fattispecie di reato – sia essa commissiva od omissiva, di evento ovvero di pericolo – , rispetto alla quale può sempre operarsi una valutazione in concreto della gravità della condotta posta in essere.
La non punibilità, dunque, secondo la Corte, deriva non già dall’inoffensività della condotta, bensì dal riconoscimento di un grado minimo dell’entità dell’aggressione al bene giuridico protetto, a fronte del quale il Legislatore ritiene non necessaria l’irrogazione della sanzione penale, ragion per cui l’istituto si giustifica alla luce della riconosciuta graduabilità del reato in relazione al disvalore dell’azione e dell’evento, nonché all’intensità della colpevolezza.
Proseguendo con l’analisi strutturale dell’istituto, i cui presupposti applicativi, che devono necessariamente sussistere congiuntamente, sono … le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen. – e, dall’altro lato, la non abitualità del comportamento – di natura più soggettiva, inerente all’autore.
In riferimento a quest’ultimo presuppostosi è affermato che la locuzione va intesa nel senso che “il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame“. Ne deriva che, ai fini della valutazione del presupposto indicato – la “non abitualità” del comportamento – , il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione – nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui -, ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131- bis cod. pen.
Il legislatore evoca…, in primo luogo, reati che presentano l’abitualità come tratto tipico: il pensiero corre subito, esemplificativamente, al reato di maltrattamenti in famiglia. Analogamente per ciò che riguarda i reati che presentano nel tipo condotte reiterate. Anche qui un esempio si rinviene agevolmente nel reato di atti persecutori. In tali ambiti, può dirsi, la serialità è un elemento della fattispecie ed è quindi sufficiente a configurare l’abitualità che esclude l’applicazione della disciplina; senza che occorra verificare la presenza di distinti reati.. (in tal senso, Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016).
Infine, quanto alla previsione delle “condotte plurime“, la decisione “Tushaj” ha negato che la locuzione rappresenti una mera ripetizione delle condotte già indicate come abituali o reiterate, ritenendo, invece, che la previsione normativa abbia un’autonoma portata precettiva, ragion per cui nel novero delle “condotte plurime” ben potranno essere ricondotte quelle ipotesi in cui il reato sia conseguito al compimento di “ripetute e distinte condotte implicate nello sviluppo degli accadimenti” – come avviene nel caso di reati colposi conseguenti ad una pluralità di violazioni della normativa cautelare -, nel qual caso la “pluralità e, magari, la protrazione dei comportamenti colposi imprime al reato un carattere seriale, id est abituale“.
Corte di Cassazione, Sez. V, ord. 25 ottobre 2021, n. 38174
