L’istituto della rimessione
Dispositivo dell’art. 45 Codice di procedura penale
In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica o determinano motivi di legittimo sospetto, la corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell’imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell’articolo 11.
In linea generale può senz’altro farsi richiamo al consolidato insegnamento per cui, “In tema di rimessione del processo, la “grave situazione locale” di cui all’art. 45 cod. proc. pen. è configurabile in presenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità dell’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito, ovvero di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo” (così Sez. 2, ord. n. 55328 del 23.12.2016, Rv. 268531).
Quanto precede si conforma al carattere eccezionale dell’istituto, che – in linea con l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte: cfr. Sez. U., ord. n. 13687 del 28.01.2003, Berlusconi ed altri, Rv. 223638 – implica una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, onde la normativa di riferimento non può che essere suscettibile di una interpretazione restrittiva, per effetto della quale la “grave situazione locale” è quella precedentemente descritta e, di conseguenza, “i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa“.
A significare, cioè, che se l’adozione del provvedimento di rimessione s’impone in presenza di fondati dubbi sulla indipendenza e terzietà non del singolo giudice, bensì della magistratura nel suo complesso di una specifica sede giudiziaria e, quindi, sulla possibilità che un determinato processo si svolga con le caratteristiche di serenità ed imparzialità che gli devono essere proprie, l’accertamento della sussistenza delle condizioni di legge che conducono a siffatto esito non può che essere improntato a particolare rigore, sulla scorta di una interpretazione restrittiva delle relative disposizioni: tanto in considerazione altresì che il principio del giudice naturale precostituito per legge – da cui la normativa invocata, come detto, eccezionalmente si discosta – è dettata non solo in funzione della garanzia della prevedibilità del giudice, ma anche per preservare dal pericolo della manipolabilità a posteriori della competenza.
Essendo appena il caso di osservare che, al pari del dubbio sulla parzialità della magistratura, altrettanto pernicioso sarebbe quello sulla possibilità di “addomesticare” la Giustizia attraverso la sostituzione del giudice, grazie alla translatio iudicii.
Dunque, ritornando al concetto chiave di “grave situazione locale“, va ribadito che le situazioni a tal fine rilevanti – da intendersi nel senso di una vera e propria abnormità del contesto che sta intorno al processo che da esse scaturisce – devono essere ascrivibili a fattori esterni ed estranei alla dialettica processuale, tali da assumere una concreta valenza condizionante dell’imprescindibile serenità dell’intero ufficio giudiziario interessato: il che riconduce, ad un tempo, alla peculiare connotazione territoriale dei fattori aventi siffatta incidenza, posto che è appunto il territorio in cui il processo si radica, secondo le ordinarie regole in tema di competenza, ad essere interessato da una situazione che non ne consente la permanenza e, quindi, la celebrazione.
Corte di Cassazione Penale ordinanza Sez. 6 n. 22882 del 2019
