Sottrazione di minore e trattenimento all’estero
La sottrazione di minore e il suo trattenimento all’estero può costituire una ulteriore condotta maltrattante? Il reato di maltrattamenti in famiglia può concorrere con quello di cui all’art. 574-bis c.p. (Sottrazione e trattenimento di minore all’estero) ?
” … chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale”.
Il reato di maltrattamenti in famiglia può concorrere con quello di cui all’art. 574-bis c.p., in quanto quest’ultimo reato, quandanche riguardi il medesimo minore, viene ad incriminare le specifiche condotte tipizzate di “abductio” e di trattenimento del minore al di fuori del territorio dello Stato, che determinino un impedimento all’esercizio della responsabilità genitoriale e costituiscano al contempo una preclusione per il figlio di mantenere la comunanza di vita con i genitori.
Il reato di cui all’art. 574-bis c.p. ha infatti natura plurioffensiva, in quanto offende le prerogative di colui che esercita sul minore la responsabilità genitoriale (il genitore o il tutore) e anche, attraverso l’impedimento delle relazioni con quest’ultimo e il suo allontanamento dall’ambiente di abituale dimora, il diritto del minore a vivere nel suo habitat naturale (Sez. 6, n. 8660 del 11/12/2018, dep. 2019, Rv. 275086).
Quindi, il vulnus che la condotta descritta nel reato di cui all’art. 574-bis c.p. determina sul minore sottratto o trattenuto all’estero – come sopra indicato – di per sè, non può costituire, per il principio del ne bis in idem sostanziale, un’ulteriore offesa rilevante ai fini dell’art. 572 c.p..
Corte di Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 3 giugno 2022, n. 21634
