Unica trasgressione alle prescrizioni imposte
Un’unica trasgressione alle prescrizioni imposte comporta la revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova?
Si osserva che la giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre, Sez. 4, n. 19226 del 4/03/2020, Battista, Rv. 279248) ha avuto modo di affermate che, in tema di sospensione del processo con messa alla prova nei confronti di imputato maggiorenne, è legittima la revoca dell’ordinanza di sospensione fondata anche su un’unica trasgressione alle prescrizioni imposte, in quanto l’espressione “ripetute e gravi trasgressioni” di cui all’art. 168-quater cod. pen., deve essere interpretata quale presupposto sostanziale del provvedimento, riferibile anche ad una condotta isolata di qualità e gravità tali da escludere la possibilità di una prognosi positiva sull’evoluzione della personalità del sottoposto (nel caso esaminato dal precedente richiamato l’imputato “messo alla prova“, dopo il primo giorno, aveva interrotto il lavoro di pubblica utilità programmata per sei
mesi omettendo di comunicare l’impedimento nelle forme previste dalla legge e non avanzando istanza all’autorità giudiziaria per ottenere la proroga per gravi motivi, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di revoca dell’ordinanza di sospensione).
Si è, altresì, sostenuto (cfr. Sez. 6, n. 28826 del 23/02/2018, Fa doli, Rv. 273655) che, in tema di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice è titolare di uno spazio di discrezionalità, limitato al solo apprezzamento dei presupposti di legge, che gli impone uno specifico onere di motivazione dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 464-octies cod. proc. pen., censurabile in sede di ricorso per cassazione, senza che, ve siano accertati i presupposti di una delle ipotesi di revoca previste dall’art. 8-quater cod. pen., possa essere compiuta alcuna valutazione in ordine alla possibilità di proseguire comunque la prova (conf. n. 37680 del 2017, Rv. 270835 – 01; n. . 7909 del 2018, Rv. 272236).
È noto, poi, che i presupposti di legge per procedere alla revoca, secondo l’art. 168-quater n. 2) cod. pen., sono la consumazione di un delitto noti colposo ovvero di un reato della stessa indole di quello per cui si procede “curante il periodo di prova“.
Si tratta di previsione che ha un evidente carattere tassativo, alla luce della già evidenziata peculiarità delle scelte terminologiche operate nel frangente dal legislatore rispetto a quelle effettuate in altre disposizioni che concorrono a disciplinare l’istituto, dovendosi ritenere che non sia possibile disporre a revoca della sospensione se il reato pregiudicante, ai sensi della norma, menzionata viene commesso dopo il termine del periodo di prova, ancorché eventualmente prima del decorso di quello di sospensione e, comunque, della celebrazione dell’udienza di cui all’art. 464-septies cod. proc. pen.
Ciò non significa peraltro che del nuovo reato commesso nelle more della verifica del periodo di prova il giudice non possa tenere conto a fine di apprezzarne l’esito, dovendo tenere conto del complessivo comportamento dell’imputato e dunque anche dell’effettività della sua adesione alla probation. In tal senso egli può dunque ricavare dalla immediata ricaduta nel reato elementi negativi di valutazione, purché in proposito le sue conclusioni siano sostenute da adeguata motivazione sulla idoneità del nuovo reato a compromettere l’eventuale corretta esecuzione della prova (Sez. 5, n. 13315 del 27/)2/2020, Cannizzo, Rv. 279074 – 01).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 1 n. 40242 del 2024
