Reiterazione degli atti sessuali con minore infraquattordicenne
Riconoscimento della circostanza attenuante speciale
L’episodio sessuale con minore infraquattordicenne che non si realizzi in un unico atto, ma in plurime violenze, non è in astratto di ostacolo al riconoscimento dell’attenuante speciale, purchè la lesione del bene protetto sia minima e non sia stato arrecato alla vittima un significativo pregiudizio.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, per la valutazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen., deve farsi riferimento a una valutazione globale del fatto, in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all’età, l’occasionalità o la reiterazione delle condotte, nonché la consistenza del danno arrecato, anche in termini psichici, sempre che tutti i menzionati parametri si assestino su soglie di gravità lievi, così da potere ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa anche in termini psichici sia stato significativamente contenuto, mentre, ai fini del diniego della stessa attenuante, è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 8735 del 24/11/2022, dep. 2023, B., Rv. 284203; Sez. 3, n. 35695 del 18/09/2020, L., Rv. 280445; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, K., Rv. 263821; Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, C., Rv. 259196).
Innanzitutto, la giurisprudenza di legittimità ha ormai escluso ogni automatismo tra reiterazione degli atti sessuali e diniego di riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen.
Infatti, nell’affrontare la questione della reiterazione degli atti sessuali con minore infraquattordicenne ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della minore gravità, è stato affermato il principio per cui il riconoscimento della circostanza attenuante della minore gravità del fatto non è impedito dalla commissione di una pluralità di episodi illeciti in danno di diverse persone offese, la cui libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave (Sez. 3, n. 25434 dei 22/09/2015, M., Rv. 267451), osservando che il naturale aggravamento della intensità della lesione al bene protetto, connesso alla reiterazione di una singola condotta di modesta gravità, non si verificava quando i soggetti passivi della condotta fossero sempre fra loro diversi e ciascuno indipendente dall’altro, dovendosi in tal caso valutare la gravità di ogni singolo episodio.
Per contro, è stato invece affermato che il fatto non può ritenersi di minore gravità nel caso di reiterazione degli abusi nel tempo in danno dello stesso soggetto passivo minorenne, poiché ciò approfondisce il tipo di illecito e compromette maggiormente l’interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015, dep. 2016, D., Rv. 266272), con l’ulteriore precisazione che occorre, tuttavia, una reiterazione che appaia significativa nel senso indicato (sicchè tale potrebbe non essere ritenuta la ripetizione dell’atto illecito per una o pochissime volte).
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 27125 del 2026
