Le riviste pornografiche possono entrare in carcere?
Il c.d. diritto alla sessualità del detenuto
Nei casi di detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione ….
Il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. peri. ammette la tutela davanti alla magistratura di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto», incise da condotte dell’Amministrazione violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria, e dal relativo regolamento, dalle quali «derivi al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio».
Presupposti essenziali dell’intervento giurisdizionale sono dunque costituiti dall’esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica attiva, non riducibile (o non riducibile ulteriormente) per effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonché dal rilievo di una condotta, imputabile all’Amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva in illegittimo contrasto.
E’ peraltro evidente che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, alla ordinaria sfera dei diritti soggettivi della persona, e ciò anche quale conseguenza dell’adozione di misure e provvedimenti organizzativi dell’Amministrazione stessa, volti a disciplinare la vita degli istituti, a garantire l’ordine e la sicurezza interna e l’irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure e provvedimenti che, ove adottati nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarne l’ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep.’2021, Ministero della Giustizia, Rv. 280532-01).
E’ a partire da tale constatazione che la giurisprudenza di legittimità, da tempo, ammonisce a non confondere il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione, con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456-01; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 260117-01; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 258398-01).
La sola negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell’Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549-01).
Ciò premesso in linea generale, occorre ora considerare più da vicino la vigente regolamentazione in tema di acquisizione e circolazione di libri, riviste e stampa in genere nei confronti dei detenuti soggetti allo speciale regime di sospensione delle regole del trattamento, disposto dal Ministro della giustizia ai sensi dell’art. 41-bis, comma 2, Ord. pen.
Il regime è volto a far fronte alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza esterne al carcere, connesse alla lotta alla criminalità organizzata, terroristica ed eversiva, e ad impedire, in particolare, i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà; collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno, che l’ordinamento penitenziario normalmente favorisce quali strumenti di reinserimento sociale. Quel che si intende evitare è, soprattutto, che gli esponenti dell’organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il normale regime penitenziario, «possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dal carcere, il controllo sulle attività delittuose dell’organizzazione stessa» (Corte cost., sentenza n. 143 del 2013).
In questa prospettiva, il vigente comma 2-quater dell’art. 41-bis Ord. pen. elenca una serie di misure specifiche, costituenti il contenuto tipico e necessario del regime stesso. Figurano nell’elenco, tra l’altro, la «limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall’esterno» (lettera c).
La Corte ha più volte riconosciuto all’Amministrazione penitenziaria la spettanza di un potere regolamentare per la concreta applicazione delle restrizioni; potere che deve essere esercitato nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, senza rendere inutilmente gravoso lo speciale trattamento e senza un’inutile compressione dei diritti costituzionalmente garantiti anche al detenuto (tra le altre, Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, Rv. 280532-01; Sez. 1, n. 1774 del 29/9/2014, dep. 2015, Tarallo, Rv. 261858-01; Sez. 1, n. 46783 del 23/9/2013, Gullotti, Rv. 257473-01).
Le misure limitative, che reiterano quelle già antecedentemente adottate in fonti equiordinate, si giustificano alla luce di dati emersi dalla «pluriennale esperienza delle concrete vicende [dello] specifico settore»: vale a dire che «libri, giornali e stampa in genere [sono] molto spesso usati dai ristretti quali veicoli per comunicare illecitamente con l’esterno, […] ricevendo o inviando messaggi in codice […] che da un lato non interrompono (ma possono anche alimentare) le comunicazioni di tipo criminale, dall’altro costituiscono concreti pericoli per l’ordine interno degli istituti» (Sez. 1, n. 42902 del 27/09/2013, Cesarano, Rv. 257299-01), finendo per vanificare la funzione di base del regime carcerario speciale.
Le prescrizioni ministeriali non pregiudicano in modo significativo il diritto del detenuto ad informarsi e a studiare attraverso la lettura di testi, in quanto non ne precludono la ricezione, ma la indirizzano verso «canali sicuri» (l’impresa di mantenimento o il personale delegato dalla direzione penitenziaria), onde impedire una loro utilizzazione in funzione elusiva delle restrizioni connesse al regime speciale, e in particolare per effettuare scambi di messaggi criptici non facilmente individuabili dal personale addetto alla censura (Sez. 1, n. 32469 del 07/04/2015, Emmanuello). Né varrebbe obiettare che per le limitazioni nella ricezione della stampa l’art. 18-ter, comma 1, lettera a), Ord. pen. esige l’intervento dell’Autorità giudiziaria, posto che tale disposizione generale non esclude forme ulteriori di limitazione, aventi pur sempre base legale, che discendano dalla sottoposizione al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., il quale assume, in quest’ambito, la valenza di norma speciale derogatoria (il più elevato livello di pericolosità del detenuto, sancito dal provvedimento ministeriale di adozione di detto regime, suscettibile di controllo giurisdizionale, legittima infatti le misure previste dal comma 2-quater dello stesso art. 41-bis, tra cui quelle in tema di limitazione degli «oggetti» che possono essere ricevuti dall’esterno; nozione che si presta a ricomprendere anche libri, riviste e giornali: da ultimo, Sez. 1, n. 5211 del 10/09/2019, dep. 2020, Attanasio, Rv. 278365-01).
La disciplina in scrutinio è stata anche ritenuta compatibile con i principi della Carta fondamentale da parte della Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 122 dell’8 febbraio 2017, ha sancito che le disposizioni in questione non violassero la libertà di manifestazione del pensiero, intesa nel suo significato passivo di diritto di essere informati, né il diritto allo studio, sottolineando come il diritto dei detenuti in regime speciale a ricevere e a tenere con sé le pubblicazioni di loro scelta non fosse, in sé, limitato da tale disciplina, essendo agli stessi semplicemente imposto di servirsi, per la relativa acquisizione, dell’istituto penitenziario, al fine di evitare che il libro o la rivista si trasformi in un veicolo di comunicazioni occulte con l’esterno.
Come osservato dal giudice delle leggi, nella sentenza testé menzionata, le misure in discussione, nella loro concreta operatività, non devono tradursi in negazione surrettizia di diritti fondamentali. Nel momento in cui impone al detenuto di avvalersi esclusivamente dell’istituto penitenziario per l’acquisizione della stampa, mediante sopravvitto, o mediante abbonamenti appositamente sottoscritti dalla Direzione, «l’Amministrazione si impegna a fornire un servizio efficiente, evitando lungaggini e “barriere di fatto” che penalizzino, nella sostanza, le legittime aspettative del detenuto». La Corte ha, del resto, già affermato che «il meccanismo dovrà in concreto assicurare che le riviste e gli stampati – tutte le riviste e tutti gli stampati autorizzati – giungano ai detenuti destinatari in un tempo ragionevole […]. Il Magistrato di Sorveglianza potrà svolgere anche su questo aspetto la sua funzione di controllo» (Sez. 1, n. 6889 del 16/10/2014, dep. 2015, Lioce).
Tale assunto non implica tuttavia che ogni pubblicazione possa e debba, tramite i canali di acquisto sopra evidenziati, fare il proprio ingresso in istituto, indipendentemente dalla compatibilità di un tale ingresso con le finalità proprie del regime detentivo speciale, con le ineludibili esigenze organizzative dell’Amministrazione, a quelle finalità anche correlate, e con l’effettiva inerenza dello stampato all’esercizio di diritti fondamentali.
Per quel che concerne le riviste pornografiche si evince che l’impresa di mantenimento non può garantire il loro approvvigionamento, per la difficile reperibilità del prodotto sul mercato delle edizioni cartacee, dovuto al sopravvento delle tecnologie digitali, e per l’assenza di significativa domanda da parte della popolazione detenuta.
All’introduzione delle riviste in istituto, tramite abbonamento, appare comunque di ostacolo la concreta possibilità e facilità, validata dall’esperienza, che all’interno di esse trovino ampio spazio annunci e messaggi privati, gratuiti o a pagamento, nonché inserzioni pubblicitarie a sfondo sessuale, dietro i quali abilmente nascondere messaggi criptici, di non agevole decifrazione, pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica e tali da aggirare le finalità del regime speciale.
Di qui, anche rìel quadro di un impiego razionale delle risorse, materiali e umane, a disposizione, e tenuto conto che la visione di immagini pornografiche non appare essenziale all’integrità della sfera sessuale, e all’equilibrio psicofisico della persona, il ponderato rifiuto ad autorizzarne la diffusione nell’ambito delle sezioni detentive speciali.
Le ragioni preclusive sono esattamente rispondenti all’enunciato fine di tutelare le esigenze di prevenzione oggetto del regime differenziato, perseguito dalla normativa primaria e secondaria che si è sin qui ripercorsa.
A superarle non vale l’alternativa cautela, rappresentata dall’introduzione del visto di controllo. Se, in materia di corrispondenza (oggetto di diretta tutela da parte dell’art. 15 Cost.), l’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e), Ord. peri. . prevede tale visto come misura di elezione, affidando comunque all’Autorità giudiziaria la relativa decisione (Sez. 1, n. 17807 del 06/03/2021, Guarino), per quel che riguarda la ricezione della stampa il medesimo comma 2-quater, alla lettera c), consente limitazioni più penetranti e ne rimette l’adozione all’Autorità amministrativa, non potendo il giudice sostituirsi direttamente a tale Autorità nelle sue discrezionali valutazioni, salvo il vaglio di razionalità e congruenza delle scelte da essa operate.
Rispetto a quest’ultimo non entrano in gioco, del resto, diritti fondamentali, quali quello all’informazione o allo studio.
Non si disconosce ciò, richiamando tuttavia il diritto alla sessualità del detenuto, anche se assoggettato a regime detentivo speciale. Il tema della sessualità all’interno degli istituti penitenziari, intesa come possibilità accordata alle persone sottoposte a restrizione della libertà personale di continuare ad avere relazioni affettive intime, «evoca una esigenza reale e fortemente avvertita» (Corte cost., sentenza n. 301 del 2012), cui solo il legislatore potrebbe accordare ragionevole realizzazione nel prudente contemperamento dei vari interessi in gioco.
L’autoerotismo esula da tale problematica. Anche a volerlo considerare un aspetto della sessualità, nella sua accezione più lata, esso non è impedito – di per sé – dallo stato detentivo. La fruizione di materiale pornografico costituisce uno dei mezzi possibili per la sua migliore soddisfazione, ma non ne costituisce presupposto ineludibile, sicché non può ragionevolmente affermarsi che, attraverso il pratico disconoscimento di una tale eventualità, poggiante sull’assetto e sulle caratteristiche dello speciale regime di detenzione, passi la negazione di un diritto inviolabile della personalità.
In conclusione, l’inibizione all’ingresso in istituto di riviste per soli adulti, da quel regime implicato, risponde a finalità di ordine e sicurezza pubblica non arbitrariamente perseguite, né il divieto frustra, sotto l’aspetto considerato, alcun diritto fondamentale di rilevanza costituzionale, venendo semmai ad incidere solo sulle concrete modalità di esercizio del diritto stesso.
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 36865 del 2021
