Reato di violenza sessuale all’interno di un istituto scolastico
Circostanza attenuante del fatto di minore gravità
Il riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di minore gravità può essere riconosciuta ove il reato di violenza sessuale sia commesso da un docente all’interno di un istituto scolastico?
Non può essere sostenuto che il riconoscimento della circostanza attenuante in parola sia di per sé escluso dal luogo ove tali atti erano stati compiuti, vale a dire la scuola, in ragione dell’esistenza di un rapporto fiduciario fra reo e vittima, come correttamente affermato nella sentenza ricorsa.
La menzionata attenuante prescinde, infatti, dal profilo soggettivo, richiedendo la sola valutazione dell’oggettività del fatto e, in particolare, del livello di compromissione della libertà sessuale della vittima e delle eventuali conseguenze della stessa (Sez. 3, n. 6713 del 26/01/2021, G., Rv. 281096). E, su questa linea interpretativa, è stato affermato, con riguardo alle violenze sessuali compiute in ambiente scolastico, da docenti nei confronti degli alunni, che l’abuso del rapporto di affidamento non è di per sé sufficiente a far ritenere la gravità del fatto, dovendosi valutare il contesto complessivo, con particolare riferimento alle modalità e all’entità dello stesso, con la conseguenza che, ove il fatto incriminato sia stato commesso da un insegnante all’interno di una istituzione scolastica in danno degli allievi, non assume necessaria e automatica valenza ostativa, perché tale circostanza è già stata considerata dal legislatore allorquando ha considerato l’abuso di autorità come elemento integrativo della fattispecie incriminatrice nonché ai fini della procedibilità d’ufficio della condotta incriminata ex art. 609-septies, comma 4, n. 2, cod. pen. (Sez. 3, n. 25434 del 22/09/2015, cit.; nello stesso senso, più di recente, Sez. 3, n. 35303 del 30/05/2023, P., Rv. 285209).
Ed è perciò ormai superato l’automatismo di valutazione affermato da Sez. 3, n. 14437 del 22/01/2014, C., Rv. 258700 secondo cui non può essere riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di minore gravità ove il reato di violenza sessuale sia commesso da un docente all’interno di un istituto scolastico, posto che questo è un luogo nel quale l’alunno deve sentirsi protetto e che, però, rende particolarmente vulnerabile la vittima per il rischio di attenzioni sessuali illecite derivanti dall’approfittamento del rapporto fiduciario intercorrente con l’insegnante.
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 27125 del 2026
