Lo scopo sessuale nel materiale pedopornografico
La giurisprudenza di legittimità reputa che lo “scopo sessuale” che, secondo la citata definizione di materiale pedopornografico, rende tale la rappresentazione degli organi sessuali di un minore implica la ricerca della finalità della produzione – ritenuta indicativa della oggettiva destinazione del materiale – che, laddove non immediatamente evincibile, ben può essere ricostruita attraverso ogni utile elemento, senza che possa escludersi l’intenzione dell’agente.
Che quest’ultimo elemento sia certamente utilizzabile si ricava, innanzitutto, dalla citata Convenzione di Lanzarote, che – art. 20, par. 1 – vincola le Parti contraenti a configurare come reato le condotte relative alla pornografia minorile nella stessa descritte, tra cui la produzione di materiale pedopornografico, laddove le stesse siano, appunto, “intenzionali“. Il successivo paragrafo 2, peraltro, dettando la definizione di pedopornografia, precisa che gli scopi che rendono tale la rappresentazione degli organi sessuali di un minore debbono essere “principalmente sessuali“, con ciò lasciando intendere che la natura illecita non è esclusa dall’eventuale concomitanza di diversa, marginale, finalità.
Nella produzione di materiale concernente minori non coinvolti in attività sessuali esplicite, simulate o reali, dunque, è la finalità che sorregge la rappresentazione degli organi sessuali a poterne determinare il carattere pedopornografico o meno e, dunque, la rilevanza penale della condotta. Se certamente possono darsi finalità rappresentative lecite (si pensi, ad es., a scopi scientifici, didattici, culturali, di mero ricordo legato a momenti familiari), il reato sussiste quando la rappresentazione, non altrimenti giustificabile, sia invece qualificabile come diretta a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo. E detto scopo – che certamente può evincersi dal contenuto del documento o dalla natura delle immagini rappresentate (si pensi a pose all’evidenza lascive: cfr. Sez. 5, n. 33862 del 08/06/2018, R., Rv. 273897, ove si afferma che costituisce materiale pedopornografico la rappresentazione degli organi sessuali di minori con modalità tali da rendere manifesto il fine di causare concupiscenza od ogni altra pulsione di natura sessuale) – può ricavarsi anche aliunde. Del resto, ciò che oggettivizza e connota il disvalore penale del fatto, escludendo arbitrarie applicazione della norma a condotte inoffensive ed agganciate a chiavi di lettura meramente soggettive, è che la rappresentazione deve necessariamente riguardare gli organi sessuali dei minori di età (non solo gli organi genitali, ma anche altre zone erogene, come il seno e i glutei, puntualizza Sez. 3, n. 9354 del 08/01/2020, C., Rv. 278639-02) e per questo, laddove lo scopo sia illecito nei termini sopra precisati, essa è lesiva della dignità dei soggetti raffigurati e foriera di diffusione nel perverso circuito della pedofilia.
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 29817 del 2023
