Revocazione del testamento per sopravvenienza di figli
Dispositivo dell’art. 687 Codice Civile
Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio.
È stato ammesso che la dichiarazione giudiziale di paternità dia luogo alla revocazione del testamento per sopravvenienza di figli. La revocazione per sopravvenienza di figli costituisce un’ipotesi di caducità legale della disposizione testamentaria (revoca legale o di diritto). Secondo la regola generale, per stabilire se la caducità si verifichi bisogna attendere che i figli (o discendenti) vengano alla successione; e, in caso negativo, che non si faccia luogo a rappresentazione. Se i figli non vengano alla successione e non si faccia luogo a rappresentazione, la caducità non opera. In questo caso, infatti, viene a mancare lo scopo per cui la revoca è stabilita, quello cioè di far pervenire i beni del testatore ai figli o ai discendenti sopravvenuti.
Va da sé che la dichiarazione giudiziale di paternità, qualora intervenuta dopo la morte del genitore, non comporta di per sé l’acquisto della qualità di erede, ma, così come avviene nell’ipotesi del riconoscimento, fa sorgere il diritto del figlio di venire all’eredità come erede ab intestato, diritto prima di allora inesistente. Infatti, la vocazione legale dei figli naturali (oggi figli nati fuori da matrimonio) presuppone che la filiazione sia riconosciuta o giudizialmente dichiarata (art. 573 c.c.) Il figlio ha diritto di venire all’eredità non solo se la successione del genitore si apre durante il giudizio per l’accertamento della filiazione, ma anche se la sentenza sia pronunziata in accoglimento di una domanda proposta, dopo la morte del genitore, contro i suoi eredi ai sensi dell’art. 276 c.c.; e dalla data del passaggio in giudicato decorre il termine di prescrizione del diritto di accettare l’eredità.
Se il diritto di accettare l’eredità sorge a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la filiazione; e se il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della stessa sentenza, non è revocabile in dubbio che, prima del passaggio in giudicato, non è configurabile, in danno del figlio poi giudizialmente riconosciuto, alcuna inerzia rilevante nel far valere la propria qualità di erede in conseguenza del venir meno dell’istituzione testamentaria.
Corte Cassazione Civile Sez. 2 sentenza n. 8519 del 2025
