
Condotte maltrattanti e requisito della abitualità
Occorre evidenziare che costituisce principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità quello secondo il quale ai fini della configurabilità del reato abituale di maltrattamenti in famiglia, è richiesto il compimento di atti che non siano sporadici e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività, occorrendo una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima (ex multis Cass., Sez. 6, n. 6126 del 09/10/2018 -dep. 07/02/2019-, C., Rv. 275033 – 01. Nel caso specifico, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna emessa in relazione a tre distinti episodi di minaccia).
Sul punto, deve sottolinearsi che nel reato di maltrattamenti di cui all’pen.,_l’oggetto_giuridico_non_è_costituito_solo_dall’interesse_dello_Stato_alla_salvaguardia_della_famiglia_da_comportamenti_vessatori_e_violenti,_ma_anche_dalla_difesa_dell’incolumità_fisica_e_psichica_delle_persone_indicate_nella_norma,_interessate_al_rispetto_della_loro_personalità_nello_svolgimento_di_un_rapporto_fondato_su_vincoli_familiari;_tuttavia,_deve_escludersi_che_la_compromissione_del_bene_protetto_si_verifichi_in_presenza_di_semplici_fatti_che_ledono_ovvero_mettono_in_pericolo_l’incolumità_personale,_la_libertà_o_l’onore_di_una_persona_della_famiglia,_essendo_necessario,_per_la_configurabilità_del_reato,_che_tali_fatti_siano_la_componente_di_una_più_ampia_ed_unitaria_condotta_abituale,_idonea_ad_imporre_un_regime_di_vita_vessatorio,_mortificante_e_insostenibile_(Cass." title="Cerca art. 572 cod. pen., l’oggetto giuridico non è costituito solo dall’interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla difesa dell’incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari; tuttavia, deve escludersi che la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l’incolumità personale, la libertà o l’onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile (Cass. su Diritto Pratico" target="_blank">art. 572 cod. pen., l’oggetto giuridico non è costituito solo dall’interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla difesa dell’incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari; tuttavia, deve escludersi che la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l’incolumità personale, la libertà o l’onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile (Cass., Sez. 6, n. 37019 del 27/05/2003, Caruso, Rv. 226794).
Pertanto, i fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano la propria autonomia di reati contro la persona.
Il delitto in parola postula, dunque, il sistematico, cosciente e volontario compimento di atti di violenza fisica e morale in danno della vittima, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali per quest’ultima.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 6 n. 29477 del 2025
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