Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 bis e 282 ter del codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384 bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi.
Deve essere, in proposito, evidenziato che l’art. 387-bis cod. pen. persegue una finalità preventiva all’integrazione di reati contro vittime che l’ordinamento ritiene più deboli, ponendo un effetto inibitorio all’inosservanza della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Ne consegue che l’elemento soggettivo di tale reato consiste nella consapevolezza di essere sottoposto alle prescrizioni imposte con la misura cautelare del divieto di avvicinamento e nella volontà di trasgredire tali prescrizioni, senza che sia necessario il concorso di un fine particolare, che costituisce l’antecedente psichico della condotta, cioè il movente del comportamento tipico descritto dalla norma penale.
Ai fini della configurabilità del reato di cui al l’art. 387-bis cod. pen. è, quindi, sufficiente il dolo generico con conseguente irrilevanza dei motivi che hanno indotto l’agente a violare il
divieto di avvicinamento alla persona offesa.
Ne consegue che, nel caso di specie, (Cass. n. 28342 del 2025) non rileva se l’imputato si sia effettivamente recato presso l’abitazione della persona offesa per chiederle del denaro da destinare al proprio legale (come sostenuto dalla donna) ovvero per ritirare i propri effetti personali come sostenuto nel ricorso; ciò in considerazione del fatto, che quand’anche fosse provato il movente prospettato dalla difesa, lo stesso resterebbe al di fuori del fuoco dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 387-bis cod. pen., risultando un fine ulteriore che non esclude il dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 2 n. 28342 del 2025

