Conversazioni captate attraverso criptofonini
Le conversazioni captate attraverso criptofonini sono utilizzabili?
Sul punto si sono espresse le sentenze Sez. U n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi Bruno, Rv. 286589 e Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi Ermal, Rv. 286573).
Si deve ricordare, invero, che con una prima ordinanza della Terza Sezione della Corte di Cassazione – R.G.N. 47798/2023 del 3 novembre 2023 – erano state rimesse le seguenti questioni: a) se il trasferimento all’Autorità giudiziaria italiana, in esecuzione di ordine europeo d’indagine, del contenuto di comunicazioni effettuate attraverso criptofonini e già acquisite e decrittate dall’Autorità giudiziaria estera in un proprio procedimento penale, costituisca acquisizione di documenti e di dati informatici ai sensi dell’art. 234-bis cod. proc. pen. o di documenti ex art. 234 cod. proc. pen. ovvero sia riconducibile ad altra disciplina relativa all’acquisizione di prove; b) se il trasferimento di cui sopra debba essere oggetto di verifica giurisdizionale preventiva della sua legittimità, nello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine; c) se l’utilizzabilità degli esiti investigativi di cui al precedente punto a)
sia soggetta a vaglio giurisdizionale nello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine.
Con l’ordinanza R.G.N. 41618/2923 del 15 gennaio 2024 della Sesta Sezione erano rimessi alla decisione delle Sezioni Unite gli ulteriori seguenti quesiti: a) se l’acquisizione, mediante ordine europeo d’indagine, dei risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera, in un proprio procedimento, su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini integri l’ipotesi disciplinata, nell’ordinamento nazionale, dall’art. 270 cod. proc. pen.; b) se, ai fini dell’emissione dell’ordine europeo d’indagine finalizzato al suddetto trasferimento, occorra la preventiva autorizzazione del giudice; c) se l’utilizzabilità degli esiti investigativi di cui al precedente punto a) sia soggetta a vaglio giurisdizionale nello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine.
A tali quesiti, come si vedrà per quanto qui d’interesse, le Sezioni Unite hanno fornito soluzioni che la Corte di appello ha fatto proprie, superando ogni censura che viene in questa sede identicamente e, dunque, infondatamente riprodotta.
In particolare, quanto alla lamentata violazione dell’articolo 14, paragrafo 7, Direttiva 2014/41/UE, nella parte in cui sono state ritenute utilizzabili le chat acquisite tramite ordine d’indagine europeo, emesso dal Pubblico ministero italiano, in difetto del deposito della documentazione concernente l’originario procedimento acquisitivo adottato nello Stato di esecuzione, è ben vero che le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui, con riferimento alle conversazioni di cui si tratta, per la valutazione della loro utilizzabilità deve aversi riguardo alla modalità con la quale l’acquisizione è avvenuta nello Stato che trasmette i dati con l’Ordine investigativo europeo: «In materia di ordine europeo d’indagine, la trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di prove, costituite da messaggi scambiati su “chat” di gruppo mediante un sistema cifrato, già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione)» (si veda Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573).
Tuttavia, le stesse Sez. U, nella citata sentenza n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi Bruno, Rv. 286589, nello scrutinare motivo analogo a quello qui in verifica, hanno testualmente chiarito che « (…) non risultano, né sono indicate, disposizioni da cui desumere la giuridica necessità dell’acquisizione e del deposito, nel procedimento in Italia, dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria straniera aventi a oggetto l’autorizzazione di attività di indagine in un procedimento pendente davanti a essa, i cui esiti sono stati successivamente richiesti dall’autorità giudiziaria italiana mediante o.e.i. (L’art. 78 disp. att. cod. proc. pen., nel disciplinare l’acquisizione di atti di un procedimento penale compiuti da autorità giudiziaria straniera, non richiede anche l’acquisizione dei provvedimenti giudiziari in forza dei quali tali atti sono stati compiuti. La medesima conclusione si evince anche dalla disciplina paradigmatica nel sistema processuale penale italiano per l’acquisizione di atti compiuti o formati in altro procedimento sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, ossia quella relativa ai risultati di intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, dettata dall’art. 270 cod. proc. pen. Questa disposizione, infatti, prevede il deposito dei verbali e delle registrazioni relativi alle intercettazioni effettuate in altri procedimenti, ma non anche il deposito dei relativi provvedimenti autorizzativi. E sulla base di questa disciplina, l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte ritiene che: a) ai fini dell’utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l’Autorità giudiziaria competente per il “diverso” procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime (così, per tutte, Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229244 – 01, nonché, da ultimo, con riferimento alla disciplina vigente per effetto delle modifiche recate dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, Sez. 1, n. 49622 del 14/11/2023, Kasli Ramazan, Rv. 2855579 – 02); b) spetta alla parte che eccepisce nel procedimento ad quem la mancanza o l’illegittimità dell’autorizzazione, e si oppone all’utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in un procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, l’onere di produrre il decreto autorizzativo, in modo da consentire al giudice di verificare l’effettiva
inesistenza nel procedimento a quo del controllo giurisdizionale prescritto dall’art. 15 Cost. (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 6947 del 29/10/2019, dep. 2020, Rossi, Rv. 278246 – 01, e Sez. 6, n. 41515 del 18/09/2015, Lusha, Rv. 264741 – 01)».
Le S. U Gjuzi hanno, del resto, chiarito che «L’utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di ordine europeo di indagine, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, e, tra questi, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo, fermo restando che l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata» (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi Ermal., Rv. 286573 – 05) e che «In materia di comunicazioni digitali, l’impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo utilizzato nell’ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determina una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente». (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi Ermal., Rv. 286573 – 06).
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 31815 del 2025
