Mandato di arresto europeo
La normativa in materia di mandato di arresto è primariamente dettata dalla dec. quadro 2002/584/GAI e succ. mod., che ha trovato poi attuazione nell’ordinamento degli Stati membri, mediante normative specifiche, tali da riprodurre la disciplina di fonte eurounitaria.
In Italia è stata all’uopo emanata la legge n. 69 del 2005, che originariamente, all’art. 18, lett. f), contemplava quale causa di rifiuto di consegna quella dell’emissione del M.A.E. per il perseguimento di un delitto politico, non costituente comunque crimine contro l’umanità.
A seguito delle rilevanti modifiche introdotte con i d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, volte ad assicurare una maggiore conformità della disciplina interna alle disposizioni della decisione quadro di riferimento, è stato riscritto l’art. 18, che non prevede più specificamente quella causa di rifiuto.
Si è sostenuto che ciò non varrebbe a modificare il pregresso quadro normativo, in ragione del tipo di garanzia sottesa al principio, tale da riflettersi nell’applicazione degli artt. 10 Cost. e 2 legge n. 69 del 2005.
E’ invero noto che l’art. 10 Cost. prevede l’esclusione dell’estradizione richiesta per un delitto politico.
Va tuttavia rimarcato che la nuova procedura di consegna basata sul mandato di arresto europeo è profondamente diversa da quella estradizionale e che, sulla base di plurimi arresti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, i motivi di rifiuto della consegna non possono essere diversi da quelli previsti dalla decisione quadro, istitutiva della disciplina del mandato di arresto europeo (sul punto, ex plurimis, v. Corte Giustizia, 31 gennaio 2023, C-158/21, Puig Gordi).
Ciò discende dal presupposto fondamentale, su cui si fonda il nuovo sistema di consegna, costituito dalla reciproca fiducia tra gli Stati membri dell’Unione europea in ordine alla rispettiva capacità di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali e un processo equo.
Natura di reato politico del delitto alla base del mandato di arresto europeo
In tale ottica deve rilevarsi che la richiamata decisione quadro non prevede alcun riferimento alla figura del delitto politico quale possibile causa di esclusione della consegna.
Il tema può assumere rilievo solo alla luce del dodicesimo “Considerando“, secondo il quale «La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d’arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d’arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi. La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, al rispetto del diritto alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione».
A ben guardare, dunque, la valenza politica del delitto alla base del M.A.E. può risultare rilevante, se del caso, in una prospettiva discriminatoria, correlata al tipo di reato, alle sue finalità, all’incidenza sugli interessi dello Stato straniero, in quanto vi sia il concreto rischio che da ciò discenda un processo non equo o comunque un trattamento discriminatorio.
Né potrebbe autonomamente invocarsi l’art. 10 Cost. in tema di estradizione, giacché la disciplina del mandato di arresto europeo, come dianzi accennato, si pone su un piano diverso e parallelo, evocando anche un diverso parametro di costituzionalità, desumibile dall’art. 11 Cost., che assume, con riferimento all’ordinamento eurounitario, un rilievo speciale nell’inquadramento della materia, senza che il riferimento a tale diverso parametro determini un conflitto con i principi supremi dell’assetto costituzionale, tale per cui possano in senso contrario invocarsi i “controlimiti“.
A ben guardare, è proprio il principio del reciproco affidamento tra Stati membri che impone di limitare il giudizio alle previste cause di rifiuto, ove non vengano diversamente in rilievo i diritti e i principi fondamentali presi considerazione dall’art. 1, par. 3, della dec. quadro in relazione all’art. 2 legge 69 del 2005.
Corte di Cassazione sentenza n. 37897 del 21 novembre 2025

