Reciproco riconoscimento alle sentenze penali ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea
Il quadro giuridico di riferimento, ai fini della valutazione del ricorso, è quello delineato dalla decisione-quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del “reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea” e dal d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 recante “Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea“.
La Corte ha già avuto modo di affermare, con sentenza Sez. 6 n. 47445 del 19/11/2019, Rv. 277565 – 02, che il sistema esecutivo, delineato dalla sopra indicata decisione-quadro del 2008, si fonda essenzialmente sul consenso dello Stato di condanna all’esecuzione in altro Stato dell’U.E. di una pena detentiva inflitta in base ad una sentenza di condanna emessa dalle sue autorità giudiziarie.
Consenso, manifestato nell’invio del certificato, che presuppone il rispetto da parte dello Stato di esecuzione delle regole definite nella decisione-quadro.
Poiché presupposto fondamentale per il riconoscimento della sentenza di condanna è che la pena sia eseguibile nello Stato di esecuzione, la decisione quadro, nell’ottica di evitare il rifiuto quando la natura o l’entità della pena siano incompatibili con la legislazione dello Stato di esecuzione, riconosce a quest’ultimo un potere di adattamento della pena irrogata dalla sentenza di condanna, di cui, tuttavia, delimita chiaramente l’ambito di esercizio (art. 8, par. 2 e 3).
Al di fuori di tale ambito, non è previsto, invece, un autonomo potere dello Stato di esecuzione di procedere ad un riconoscimento “parziale” della sentenza.
L’art. 10 della decisione-quadro in proposito stabilisce: “1. L’autorità competente dello Stato di esecuzione, se è in grado di considerare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena in parte, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena integralmente pиò consultarsi con l’autorità competente dello Stato di emissione al fine di trovare un accordo in conformità del paragrafo 2. 2. Le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione possono convenire, caso per caso, il
riconoscimento e l’esecuzione parziali di una sentenza alle condizioni da loro stabilite purché tali riconoscimento ed esecuzione non comportino un aumento della durata della pena. In mancanza di accordo il certificato è ritirato.“
È alla luce di tali indicazioni normative che va necessariamente letta la disciplina con la quale il legislatore nazionale ha recepito nel diritto interno la decisione-quadro. In particolare, stabilendo, nell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 161 del 2011, che: “Se la Corte di appello ritiene di poter procedere al riconoscimento parziale, ne informa immediatamente, anche tramite il Ministero della giustizia, l’autorità competente dello Stato di emissione e concorda con questa le condizioni del riconoscimento e dell’esecuzione parziale, purché tali condizioni non comportino un aumento della durata della pena. In mancanza di accordo, il certificato si intende ritirato“, ha delineato per il caso di riconoscimento parziale il meccanismo di previa consultazione in termini tali da non lasciare adito a dubbi in ordine alla necessità dell’accordo con l’autorità dello Stato di emissione.
Come condivisibilmente affermato nella innanzi citata sentenza di questa Sezione, da tali disposizioni “si evince quindi che lo Stato di esecuzione – salva l’ipotesi del fisiologico adattamento – non può inaudita altera parte procedere ad un riconoscimento della sentenza che implichi una esecuzione soltanto “parziale” della pena detentiva, oggetto del certificato“, rimarcandosi anche che “solo una volta riconosciuta la sentenza, nei termini previsti dalla normativa sopraindicata, e “iniziata” l’esecuzione della pena detentiva, lo Stato di emissione perde la sovranità sulla esecuzione della pena (art. 13 della decisione-quadro), fatte salve limitate eccezioni, diventando l’esecuzione materia di stretta competenza dello Stato di esecuzione (art. 17 della decisione-quadro)“. Da tali premesse la Corte ha tratto la conclusione che costituisce “regola inderogabile, relativa al rispetto della sovranità degli Stati (art. 10 Cost.) che lo Stato di esecuzione non possa dare alla sentenza straniera un’esecuzione diversa da quella concordata in via generale con lo strumento normativo della decisione-quadro” e ha quindi affermato che la violazione di tale regola costituisce causa di annullamento della sentenza rilevabile anche d’ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Che il consenso dello Stato di condanna (quale declinazione della tutela del principio di sovranità) costituisca presupposto fondamentale e ineludibile del sistema delineato dalla decisione-quadro in esame trova conferma nella recente pronuncia della CGUE del 4/09/2025 (C-305/22) che, nel ricostruire i rapporti tra la decisione-quadro 2002/584/GAI in tema di mandato di arresto europeo e la decisione-quadro 2008/909/GAI, ha riaffermato il ruolo indefettibile (pur quando ricorra una ipotesi di rifiuto del MAE ai sensi dell’art. 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584/GAI) del consenso dello Stato di condanna in tema di esecuzione della pena, in coerenza con il sistema delineato dalla decisione-quadro 2008/909/GAI.
Alle indicazioni offerte sul tema dalla CGUE nella richiamata sentenza si è uniformata la giurisprudenza di questa Corte, chiarendo che, in base ai principi affermati dalla Corte di Lussemburgo, “in presenza di un m.a.e. esecutivo e della condizione di consegnando di cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, “la presa in carico” da parte di quest’ultimo “dell’esecuzione della pena irrogata con la sentenza di condanna pronunciata nello Stato di emissione e che ha giustificato l’emissione del mandato d’arresto europeo è subordinata al consenso di tale Stato di emissione, conformemente alle norme previste dalla decisione quadro 2008/909″ (par. 67). Consenso che può essere espresso dallo Stato di condanna all’esito delle consultazioni tra gli Stati interessati previste dall’art. 4 della decisione quadro 2008/909/GAI e che “si concretizza nella trasmissione della sentenza di condanna e del certificato il cui modello figura all’allegato I della decisione quadro 2008/909, posto che tali documenti, in particolare il certificato, contengono indicazioni essenziali per consentire l’esecuzione effettiva della pena irrogata” (par. 83).
La Corte ha altresì precisato che spetta allo Stato di condanna assicurare che “la prerogativa conferitagli dalla decisione quadro 2008/909 di non trasmettere allo Stato di esecuzione la sentenza di condanna pronunciata da uno dei suoi organi giurisdizionali nonché il certificato [..] sia esercitata in modo da consentire una cooperazione efficace tra le autorità competenti degli Stati membri in materia penale e da garantire che il funzionamento del mandato d’arresto europeo e il reciproco riconoscimento delle sentenze in materia penale ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro non siano paralizzati” (par. 71); e che “l’autorità competente dello Stato di emissione può rifiutare una siffatta trasmissione se ritiene, sulla base di circostanze oggettive, che la pena non sarà effettivamente eseguita nello Stato di esecuzione o che un’esecuzione di tale pena in tale Stato non contribuirà all’obiettivo di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena privativa della libertà personale alla quale quest’ultima è stata condannata” o “sulla base di considerazioni relative alia politica penale propria dello Stato di emissione” (par. 72) e “ciò anche quando considerazioni relative al reinserimento sociale della persona ricercata potrebbero deporre a favore di un’esecuzione di tale pena nel territorio di un altro Stato membro” (par. 63). A tal fine ha osservato che, pur perseguendo l’ipotesi di rifiuto di cui all’art. 4, punto 6) della decisione quadro 2002/584 l’obiettivo di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena a cui essa è stata condannata, tale esigenza non ha carattere assoluto, dovendo tale obiettivo essere conciliato, in particolare, con la regola fondamentale enunciata all’art. 1, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, secondo la quale, in linea di principio, gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato di arresto europeo (par. 62).
Consentire l’esecuzione unilaterale della sentenza, senza il consenso dello Stato di condanna, secondo la Corte, “potrebbe creare un rischio elevato di impunità di persone che tentano di sfuggire alla giustizia dopo essere state condannate in uno Stato membro e metterebbe, in definitiva, a repentaglio il funzionamento efficace del sistema semplificato di consegna tra gli Stati membri istituito dalla decisione quadro 2002/584” (par. 82)» (Sez. 6, n. 30618 del 12 settembre 2025, in motivazione).
Peraltro, ancor più di recente la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza pronunciata in data 11 settembre 2025 (C-215/24), ha ulteriormente chiarito portata e limiti delle competenze riconosciute dalla decisione-quadro 2008/909/GAI alle autorità dello Stato di esecuzione. Chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione degli articoli 8, 12, 13 e 17 della decisione-quadro (in relazione ad un caso in cui lo Stato di esecuzione aveva riconosciuto la sentenza straniera contestualmente sospendendo la pena detentiva per un periodo di due anni), la Corte di giustizia, dopo avere ribadito i principi già espressi con pronuncia della CGUE del 4/09/2025 (C-305/22) circa i rapporti tra la decisione-quadro 2002/584/GAI e la decisione-quadro 2008/909/GAI, ha richiamato i principi fondamentali che sottendono a quest’ultima decisione, rammentando che “la decisione quadro 2008/909 concretizza, nel settore penale, i principi di fiducia reciproca e del riconoscimento reciproco e rafforza quindi la cooperazione giudiziaria per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze penali quando talune persone siano state condannate a pene detentive o a misure privative della libertà personale in un altro Stato membro, al fine di facilitare il loro reinserimento nella società [sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE), C-305/22, EU:C:2025:665, punto 45]” (par. 45) e che “le autorità giudiziarie emittenti e dell’esecuzione devono, al fine di assicurare una cooperazione efficace in materia pende, utilizzare appieno gli strumenti previsti dalle decisioni quadro 2002/584 e 2008/909, quali le consultazioni che precedono la trasmissione della sentenza di condanna pronunciata da un giudice dello Stato di emissione nonché il certificato, in modo da promuovere la fiducia reciproca alla base di tale cooperazione. Occorre ricordare, al riguardo, che, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, di quest’ultima decisione quadro, siffatte consultazioni sono obbligatorie qualora, come nel caso di specie, l’esecuzione della pena sia prevista in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza dell’interessato, vale a dire nell’ipotesi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della medesima decisione quadro [sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE), C305/22, EU:C:2025:665, punto 69].” (par. 52).
La Corte di Lussemburgo ha poi sottolineato che “Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 l’autorità competente dello Stato di esecuzione decida di non invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti dall’articolo 9 di tale decisione quadro, essa riconosce una sentenza trasmessa a norma dell’articolo 4 e conformemente alla procedura stabilita all’articolo 5 di detta decisione quadro е adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della pena” (par. 58), chiarendo ulteriormente, ai paragrafi 59 e 60, che «Conformemente all’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2008/909, gli adattamenti della pena sono possibili solo se la durata o la natura della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione. Tale articolo prevede quindi condizioni restrittive per l’adattamento, da parte dell’autorità competente dello Stato di esecuzione, della pena pronunciata nello Stato di emissione, le quali costituiscono le uniche eccezioni all’obbligo di principio, gravante su tale autorità in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale decisione quadro, di riconoscere la sentenza che le è stata trasmessa e di eseguire la pena la cui durata e natura corrispondano a quelle previste nella sentenza pronunciata nello Stato di emissione [sentenze dell’8 novembre 2016, Ognyanov, C-554/14, EU:C:2016:835, punto 36, e dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione), C-314/18, EU:C:2020:191, punto 65]».
Se, dunque, gli adattamenti della pena in conformità all’articolo 8, paragrafi 2 e 3 della decisione quadro 2008/909 “costituiscono le uniche eccezioni all’obbligo di principio, gravante su tale autorità in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale decisione quadro, di riconoscere la sentenza che le è stata trasmessa e di eseguire la pena la cui durata e natura corrispondano a quelle previste nella sentenza pronunciata nello Stato di emissione“, ne deriva che, al di là di tali ristretti poteri di adattamento (e fuori dai casi di cui all’articolo 17), non sussiste in capo allo Stato di esecuzione un autonomo potere di procedere, unilateralmente, al riconoscimento della sentenza e all’esecuzione della pena “in parte“, ovvero in termini diversi da quelli indicati nel certificato trasmesso.
Corte di Cassazione sentenza n. 37379 del 17 novembre 2025
