Il segreto professionale
La testimonianza del giornalista in tema di diffamazione a mezzo stampa
La scelta del codice di rito di prevedere una specifica tutela del segreto professionale dei giornalisti professionisti, la cui disciplina è stata dettata nella disposizione di cui al terzo comma dell’art. 200 dello stesso codice, che stabilisce che «I giornalisti professionisti iscritti all’albo non possono essere obbligati a rivelare i nomi delle persone dalle quali hanno avuto notizie, salvo che il giudice lo ritenga indispensabile ai fini della prova dei reati per cui si procede e la fonte sia essenziale e insostituibile», risponde all’esigenza di salvaguardare la libertà di informazione e il diritto dei cittadini ad essere informati, che presuppone la protezione delle fonti giornalistiche: senza garanzia di riservatezza, infatti, molte informazioni di interesse pubblico non verrebbero mai divulgate.
Dunque, il segreto professionale non tutela solo il giornalista, ma soprattutto la collettività, che ha il diritto di ricevere notizie veritiere e complete, salvo il contemperamento di tali interessi di rango costituzionale con l’interesse all’accertamento di fatti costituenti reato, realizzato con la previsione del dovere del giudice di ordinare la rivelazione delle fonti giornalistiche quando ciò sia indispensabile per l’accertamento della verità processuale.
Ciò posto, la dottrina è unanime nel riconoscere che qualora il giornalista opponga il segreto, la sua testimonianza sulla notizia fiduciaria è inutilizzabile, perché ne rimane ignota la fonte di riferimento: tanto, in ossequio all’art. 195, comma 7, cod. proc. pen.
Tale esegesi, del resto, era stata anticipata già nella ‘Relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale‘, espressasi nel senso che «Nel caso in cui il giornalista si rifiuti di rivelare la fonte della notizia, la sua deposizione non può essere acquisita né le notizie sono in alcun modo utilizzabili ai fini della decisione (art. 195, comma 7); se così non fosse, infatti, si avrebbe l’ingresso di una testimonianza indiretta senza che si sia in grado di conoscere e, se possibile, di controllare la fonte di quanto riferito» (pag. 63).
Dagli illustrati approdi interpretativi non vi è ragione di discostarsi, perché effettivamente la deposizione del giornalista professionista che rifiuti di disvelare il nome delle proprie fonti informative è del tutto assimilabile a quella colpita dallo stigma dell’inutilizzabilità ai sensi dell’art. 195, comma 7, cod. proc. pen., che, infatti, prevede, che «non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame». «Regola probatoria», questa, ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte «coerente con un sistema improntato alla verifica dell’attendibilità della fonte di prova e che risponde all’ovvia esigenza di evitare la delazione anonima, che si verificherebbe inevitabilmente in caso di reticenza o di impossibilità di individuare la fonte primaria di conoscenza. Certamente il teste indiretto appare credibile e non v’è motivo di dubitare delle sue dichiarazioni, ma non si può, per la semplice attendibilità del teste indiretto, utilizzare la sua testimonianza nonostante l’impossibilità di individuare la fonte primaria. Le ipotesi in cui la testimonianza indiretta può essere utilizzata a prescindere dall’audizione di quella diretta sono tassative e, costituendo una deroga alla regola generale, non sono suscettibili di interpretazione analogica» (Sez. 3, n. 12916 del 02/03/2010, Hoxha, Rv. 246611 – 01, in motivazione).
Se, dunque, stando alla disciplina generale dettata dall’art. 195 cod. proc. pen., affinché la deposizione del teste de relato sia utilizzabile è necessario che egli indichi le sue fonti, in modo da consentirne l’esame diretto, nel contraddittorio fra le parti, l’utilizzabilità della testimonianza del giornalista in ordine al contenuto di notizie apprese da altri presuppone che egli, rinunciando al segreto professionale, faccia il nome delle proprie fonti informative.
Deve, quindi, affermarsi che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, non è utilizzabile la testimonianza del giornalista professionista, che opponendo il segreto professionale, non abbia indicato le fonti da cui ha ricevuto le notizie oggetto di successiva pubblicazione.
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza 11 dicembre 2025, n. 6847
