Testimonianza indiretta o “de relato”
Dispositivo dell’art. 195 Codice di procedura penale
Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.
Il giudice può disporre anche di ufficio l’esame delle persone indicate nel comma 1.
L’inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l’esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni] con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettera a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.
I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame
Si deve in proposito ribadire il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, in tema di prova testimoniale, l’inutilizzabilità della dichiarazione de relato resa dal testimone deriva esclusivamente dall’inosservanza dell’art. 195, comma 1, cod. proc. pen., nel caso in cui il giudice, su richiesta della parte, non abbia disposto l’esame della fonte diretta, ma non anche, in assenza di tale richiesta, dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere d’ufficio di cui all’art. 507 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 195, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 31911 del 14/07/2025, S., Rv. 288820-02; Sez. 3, n. 6212 del 18/10/2017, dep. 2018, C., Rv. 272008-01; Sez. 5, n. 9274 del 03/12/2014, Lopalco, Rv. 263062-01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 2 sentenza n. 11601 del 2026
