Ricusazione
Dispositivo dell’art. 37 Codice di procedura penale
Il giudice può essere ricusato dalle parti:
a) nei casi previsti dall’articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g);
b) se nell’esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione.Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.
Occorre innanzitutto premettere che, ai sensi dell’art. 37 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., il giudice può essere ricusato dalle parti «se nell’esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione».
Presupposto indefettibile ai fini dell’operatività della norma invocata dalla difesa, dunque, è che vi sia stata da parte del giudice una manifestazione indebita del proprio convincimento in ordine alle condotte cristallizzate nella contestazione.
Sin da Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005, Falzone, Rv. 232067 – 01, la Corte ha chiarito che «costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, prevista come causa di ricusazione dall’art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p., l’anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta sia all’interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge od allorché esse invadano senza necessità e senza nesso funzionale con l’atto da compiere l’ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto od in parte gli esiti».
Il principio è stato successivamente ribadito (ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 10981 del 05/12/2022, dep. 2023, Rosenthal Hille Gudrum Anzi Gudrun, Rv. 284584 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 22112 del 27/02/2014, C.,Rv. 260092 – 01).
È stato, inoltre, condivisibilmente precisato che l’avverbio «indebitamente», che compare nella formulazione della norma di cui all’art. 37 cod. proc. pen., richiede che l’opinione sulla colpevolezza o sull’innocenza dell’imputato sia espressa senza che ne esista necessità ai fini della decisione adottata e fuori da ogni collegamento o legame con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato (Sez. 2, n. 19648 del 29/03/2007, Bidognetti, Rv. 236588 – 01; Sez. 5, n. 7792 del 16/12/2005, dep. 2006, Rv. 233394 – 01 Assinnata).
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 11598 del 2026
