Aumento della pena in ragione della recidiva reiterata
Per l’aumento della pena in ragione della recidiva reiterata si fa riferimento al limite minimo di un terzo di cui all’art. 81, comma quarto, cod. pen.
.. se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
Occorre ribadire il principio generale – enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte – secondo il quale «[i]n tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice» (Sez. U, n. 32318 del
30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878-01), le stesse Sezioni Unite, in motivazione (§ 9 pag. 21), hanno specificato che la suddetta soluzione nomofilattica, quanto ai presupposti per l’applicazione della recidiva reiterata, va distinta dall’ipotesi «sostanzialmente diversa» dell’art. 81, quarto comma, cod. pen. che esige, invece, «con una dicitura che richiede un compiuto accertamento della fattispecie recidivante» che la recidiva sia stata «applicata» («[…] è altresì irrilevante il richiamo del difensore del ricorrente, nel corso della discussione, alla previsione dell’art. 81, quarto comma, cod. pen. sul limite minimo dell’aumento per il concorso formale o la continuazione di reati nei confronti dei soggetti «ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, quarto comma», con una dicitura che richiede un compiuto accertamento della fattispecie recidivante. La norma citata disciplina anche in questo caso un’ipotesi sostanzialmente diversa da quella oggetto della questione rimessa, regolando un effetto penale della recidiva reiterata e non i rapporti fra tale forma di recidiva e quella della recidiva semplice»: Sez. U, n. 32318 del 2023, cit., in motiv. § 9, pag. 21).
Difatti, il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall’art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l’imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede (così, da ultimo, Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024, Mouhim, Rv. 286602-01; conf. Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, dep. 2019, Rv. 276268-01) e non anche quando egli sia ritenuto recidivo reiterato in relazione agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione del cui trattamento sanzionatorio si discute (Sez. 1, n. 18773 del 26/03/2013, De Luca, Rv. 256011- 01, che richiama Corte Cost., ordd. n. 193 del 2008 e 171 del 2009; conf. Sez. 1, n. 31735 del 01/07/2010, Rv. 248095-01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 11567 del 2026
