Protezione internazionale
La Corte di legittimità ha affermato che in tema di protezione internazionale ed anche in tema di protezione complementare la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007,considerando globalmente ed unitariamente i singoli elementi fattuali accertati, e non in maniera atomistica e frammentata; ed, inoltre, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del d.lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, svolgendo un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (Cass. n. 21363 del 19/07/2023; Cass. n. 14966 del 29/05/2023; Cass. n. 11058 del 27/04/2023; Cass. n. 14548 del 09/07/2020; Cass. n. 7599 del 30/03/2020).
Inoltre, la Corte ha più volte affermato che qualora il cittadino straniero alleghi una vicenda che ha una specifica connotazione nel paese di provenienza, il giudice deve valutarla nel contesto sociale culturale e politico in cui è maturata, e assumere informazioni sulla legislazione e gli usi ivi vigenti. La verosimiglianza e ragionevolezza del racconto, segnatamente per quanto attiene al rischio, non si può valutare sulla base dei parametri europei -e quindi in questo caso su quello che è il normale andamento dei rapporti obbligatori negli ordinamenti
europei- ma alla luce di aggiornate e pertinenti informazioni sul paese di origine. Il racconto del richiedente asilo, una volta ritenuto credibile, quantomeno sulle vicende fondamentali, deve essere inserito nel contesto in cui esso è maturato e non estrapolato da esso; e non può essere valutato come se si fosse verificato sul territorio nazionale o europeo, ma nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e delle condizioni del richiedente, compresi il genere, l’età, l’istruzione e la cultura (Cass. n. 6738 del 10/03/2021; Cass. 17161 del 16/06/2021; Cass. n. 11910 del 12/04/2022). Ancora, la Corte ha affermato che il giudice nel valutare la condizione di vulnerabilità conseguenti al possibile rimpatrio del richiedente asilo, dove necessariamente considerare anche i traumi derivanti dal passaggio nel paese di transito (Cass. n. 3768 del 08/02/2023).
L’omessa assunzione di informazioni pertinenti e conferenti con la storia raccontata dal richiedente ha condotto il giudicante a valutare la vicenda alla luce di considerazioni di carattere
personale, oltretutto illogiche (laddove parla ad esempio di “benevolenza” del creditore) non riferite allo specifico contesto del paese di provenienza. Inoltre questa omissione, in uno con la valutazione atomistica di cui si è detto, ha fatto sì che al giudicante sfuggisse il possibile nesso tra le vicende narrate e cioè che il dedotto asservimento lavorativo nel paese di transito, in ragione di un vincolo debitorio (c.d. debt bondage) al fine di provvedere a familiari rimasti in patria in condizioni di estrema povertà e che hanno garantito essi stessi per il debito, costituisce, a maggior ragione se a ciò si aggiunge un contratto di lavoro in Italia con elementi dubbi, indicatore di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, come esposto nelle Linee Guida l’identificazione delle vittime di tratta redatte dall’ UNHCR unitamente alla Commissione nazionale per il diritto d’asilo.
In questi casi vi è l’obbligo per il giudice di procedere alla audizione del ricorrente e di avvalersi degli strumenti di cui dispone per far emergere il fenomeno, in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, posto che alle vittime di tratta -sia essa a scopo di sfruttamento sessuale o di sfruttamento lavorativo- può riconoscersi ove siano soddisfatte le condizioni previste dagli art 7 e 8 o in alternativa dall’ad 14 lett. b) del Dlgs 251/2007 lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria (Cass. n. 41863 del 29/12/2021 Cass. n. 24573 del 04/11/2020 n. 676; Cass. del 12/01/2022; Cass n. 23883 del 04/08/2023).
L’esame delle vicende migratorie dei soggetti che nel paese di origine scontano una particolare condizione di marginalità sociale ed economica deve essere esaminata alla luce dell’inquadramento generale dato dal diritto euro -unitario, ed in particolare dalla Direttiva 2011/36/UE che accogliendo la nozione di tratta già data dagli strumenti internazionali in materia (segnatamente la Convenzione di Varsavia del Consiglio d’Europa del 16 maggio 2005) definisce all’art 2 comma 2, la posizione di vulnerabilità che espone ad abusi, affermando che per “posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima” e ciò può ricorrere quando la persona è in condizione di estrema povertà ovvero legata da debiti eccessivamente onerosi e che non può soddisfare. Questa inziale condizione di vulnerabilità si può inoltre aggravare per i trattamenti subiti nel paese di transito. In particolare, ciò che è avvenuto nel pase di transito (violenza, stupro, tortura, schiavitù) può determinare (o aggravare) la condizione di vulnerabilità in modo persistente, e quindi rilevante anche se il soggetto non deve essere rimpatriato verso il paese di transito; è rilevante inoltre l’accertamento di eventuali connessioni tra i soggetti che organizzano il viaggio nel paese di origine e coloro che prendono in carico il migrante nel paese di transito, per marcare la differenza tra il traffico di migranti (smuggling of migrants) e la tratta (trafficking in persons), e quindi capire se si è di fronte ad un percorso di migrazione volontaria o se il soggetto è stato reclutato forzatamente. In ogni caso, avendo la parte dedotto un periodo di riduzione in servitù, avrebbe dovuto essere considerata l’incidenza di queste vicende sulla sua condizione complessiva, posto che la riduzione in servitù configura una grave violazione dei diritti dell’Uomo ed è vietata dall’art. 4 CEDU e dall’art. 5 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea (Carta di Nizza).
Corte di Cassazione Civile Sez. 1 ordinanza n. 11027 del 2024
