Interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima di disporre la misura cautelare
Dispositivo dell’art. 291 Codice di procedura penale
Le misure cautelari sono disposte su richiesta del pubblico ministero,
… che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all’articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell’archivio di cui all’articolo 269, nonché tutti gli elementi a favore dell’imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate
… prima di disporre la misura, il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), o all’articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale
L’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, prevede che il giudice, prima di disporre la misura cautelare, proceda all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini con le ordinarie regole fissate per l’interrogatorio dagli artt. 64 e 65 cod. proc. pen.
Deroghe sono consentite quando “sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lett. a) o all’art. 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale”.
Nel delitto di maltrattamenti
In relazione al delitto di maltrattamenti non è, dunque, previsto l’interrogatorio preventivo quando la misura sia disposta al fine di scongiurare il pericolo di condotte recidivanti, rientrando tale reato tra quelli previsti dall’art. 362, comma 1-ter cod. proc pen., norma espressamente richiamata dall’art. 291, comma 1, quater.
Corte di Cassazione Penale Sez. 6 sentenza n. 12014 del 2026
