Competenza per territorio. Regole generali
Dispositivo dell’art. 8 Codice di procedura penale
La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato.
2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione.
3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.
4. Se si tratta di delitto tentato è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto.
Quanto al concetto di “ultimo atto” rilevante, ai sensi dell’art. 8, comma 4, cod. proc. pen., agli effetti del radicamento della competenza territoriale, la Corte ha già avuto modo di affermare che “In tema di competenza per territorio relativa a delitto tentato, l’ultimo atto diretto a commettere il reato, cui è necessario far riferimento ex art. 8, comma 4, cod. proc. pen., deve essere inteso nella sua dimensione naturalistica e in quanto finalisticamente orientato alla perpetrazione del reato in relazione al quale la condotta non si è compiuta o l’evento non si è verificato, restando indifferente la circostanza che esso sia astrattamente riconducibile ad un’autonoma figura di reato. (Fattispecie in tema di tentata rapina, in cui l’ultimo atto diretto alla sua commissione integrava, “ex se“, il delitto di porto in luogo pubblico di arma comune da -Elpta o). (Sez. 2, n. 23931 del 24/01/2023 Rv. 284855-01).
L’individuazione dell’ultimo atto rilevante ai fini del radicamento della competenza territoriale in ipotesi di reato tentato implica, dunque, che si tenga conto della struttura e degli elementi costitutivi del reato consumato, poiché solo in tale prospettiva si può verificare se e quale atto, riconducibile all’azione dell’agente, sia l’ultimo finalisticamente orientato alla perpetrazione del reato medesimo.
Nel delitto di concussione
Quanto al delitto di concussione, è noto che esso rappresenta una fattispecie a duplice schema, nel senso che si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per effetto dell’attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, sicché, se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell’ultimo, venendo così a perdere di autonomia l’atto anteriore della promessa e concretizzandosi l’attività illecita con l’effettiva dazione, secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo (Sez. 6, n. 45468 del 03/11/2015 Rv. 265453-01). Il momento consumativo, dunque, è da individuarsi nel momento e nel luogo in cui è intervenuta la promessa o, quando alla promessa segua la dazione, nel momento e nel luogo in cui la dazione è intervenuta (tra le tante Cass. 20.03.2018 n. 15792). Quel che è vero è che, ai fini del tentativo, è indifferente che l’agente abbia conseguito il risultato di porre in stato di timore il soggetto passivo, poiché ciò che è necessario (e sufficiente) è l’effettiva e oggettiva efficacia intimidatoria del comportamento del pubblico ufficiale (Sez. F, n. 38658 del 08/08/2019, Rv. 277305-01; Sez. 6, Sentenza n. 25255 del 01/04/2014, Rv. 259973 – 01; Sez. 6, n. 30764 del 22/5/2009, Zeccardo, Rv. 244867; Sez. 6, n. 33843 del 19/6/2008, Lonardo, Rv. 240797).
Se è vero che l’art. 317 cod. pen. non menziona espressamente la “minaccia” quale modalità esecutiva della condotta, è il concetto di “costrizione” che implica la necessaria attitudine intimidatoria della condotta. Le Sezioni Unite Maldera (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 14/03/2014, Rv. 258474) hanno chiarito come, ai fini della condotta costrittiva integrante il delitto di cui all’art. 317 cod. pen., rilevano solo gli atti contrassegnati dai requisiti di violenza e minaccia che si pongono in nesso causale con la condizione di assoggettamento. In altri termini, la modalità costrittiva rilevante nel delitto di concussione va enucleata dalla combinazione dei comportamenti tenuti dall’agente con il risultato che i medesimi producono e che trova la sua genesi nell’abuso della qualità o dei poteri. Dunque, è il contenuto di tale abuso che si concretizza, al di là del dato formale, nel prospettare alla vittima un danno ingiusto, che integra la costrizione rilevante ai fini che ci occupano, anche ove si versi in ipotesi di c.d. minaccia implicita, che rileva nella misura in cui il comportamento sia espressivo di un messaggio intimidatorio chiaramente percepibile dalla vittima e concretamente idoneo a coartarne la volontà.
Si è, sul punto affermato, nel solco dei principi affermati dalle Sezioni Unite, che: “In tema di concussione, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato, sicché non è sufficiente ad integrare il delitto un condizionamento che non si estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare uno stato di coercizione psicologica nel soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie concussiva nelle implicite e reiterata minacce ritorsive poste in essere dall’imputata, presidente della sezione misure di prevenzione, nei confronti di un amministratore giudiziario dalla stessa nominato, per effetto delle quali questi aveva ripianato la cospicua esposizione debitoria di lei verso un esercizio commerciale)” (Sez. 6, Sentenza n. 15641 del 19/10/2023, Rv. 286376-05).
È, allora, alla luce delle coordinate interpretative appena illustrate che va interpretato il riferimento alla “dimensione naturalistica” dell’ultimo atto diretto a commettere il delitto di concussione, che deve essere apprezzato nella sua dimensione dinamica, ovvero “in quanto finalisticannente orientato alla perpetrazione del reato in relazione al quale la condotta non si è compiuta o l’evento non si è verificato” (cfr. Sez. 2, n. 23931 del 24/01/2023, già citata), e dunque, nella sua proiezione finalistica all’obiettivo, mediato, di coartazione della vittima strumentale alla promessa o dazione indebita, che costituisce l’evento del reato.
Corte di Cassazione Penale Sez. 6 sentenza n. 11370 del 2026
