Condotta realizzata attraverso “social network”
Reato di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod. pen.
Integra, infatti, il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” diverso dalla stampa, la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone. (tra le altre, Cass., Sez. 5, n. 13979 del 25/01/2021, Rv. 281023-01).
Reato di Diffamazione e Diritto di Critica Politica e condotta realizzata attraverso “social network”,
Con riferimento al diritto di “critica politica“, la Corte di legittimità già avuto modo di affermare che “In tema di diffamazione, nel caso di condotta realizzata attraverso “social network”, nella valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell’eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo. (Fattispecie relativa alla pubblicazione di commenti “ad hominem” umilianti e ingiustificatamente aggressivi su una bacheca “facebook”, pubblica “piazza virtuale” aperta al libero confronto tra gli utenti registrati)” (Cass., Sez. 5, n. 8898 del 18/01/2021, Fanini, Rv. 280571-01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 6 sentenza n. 14741 del 2026
